C’è tempo fino a mercoledì 30 aprilre per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater delle cartelle. Il termine è perentorio. Le richieste devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica collegandosi al sito dell’agente della riscossione www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
La riammissione, prevista dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024), riguarda i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Nell’area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata. In questo caso, infatti, il servizio propone in automatico solo le cartelle e gli avvisi per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione e che quindi possono essere prontamente selezionati e inseriti nella domanda.
Si ricorda che in caso di smarrimento della comunicazione delle somme dovute è possibile ottenere la copia con le modalità indicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, sia in area riservata sia in area pubblica.
PIANO DI PAGAMENTI ENTRO GIUGNO
A coloro che presentano la richiesta per essere riammessi alla Rottamazione-quater, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo previste, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
PERCHÈ È IMPORTANTE PRESENTARE LA DOMANDA
In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle entrateRiscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater”:
• non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive
• non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo
• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).












