Le conciliazioni in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411 cpc comma 3, possono essere dichiarate nulle se formalizzate presso l’azienda.
Secondo la Cassazione, il lavoratore coinvolto nella conciliazione e che rinuncia in base all’accordo ai propri diritti, deve concludere la procedura in un ambiente neutro, “protetto”, “estraneo dall’influenza della controparte datoriale”.
Obiettivo del legislatore – per i giudici – è garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore stesso e l’assenza di condizionamenti di qualsiasi genere. Questo principio affermato dalla Suprema Corte resta valido anche se la conciliazione in sede aziendale viene conclusa con la presenza del rappresentante sindacale.
Pertanto – per evitare rischi di annullamento giudiziale – le conciliazioni ex art. 411 cpc vanno concluse presso le sedi sindacali.












