Con la sentenza n. 7095 del 23 febbraio 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione interviene sul tema della gestione dei rifiuti, chiarendo in modo netto l’estensione delle responsabilità in caso di attività illecite.
Secondo i giudici di legittimità, la responsabilità non ricade esclusivamente su chi materialmente compie l’illecito ma si estende anche ai titolari dell’impresa. Questi ultimi, infatti, possono essere chiamati a rispondere per omessa vigilanza sull’operato di dipendenti o collaboratori.
Il principio si fonda sui doveri di diligenza e sul più ampio quadro normativo delineato dall’art. 178 del d.lgs. 152/2006, che disciplina la gestione dei rifiuti secondo criteri di precauzione, prevenzione, sostenibilità e responsabilizzazione. La norma richiama inoltre il principio di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella filiera e ribadisce il cardine del “chi inquina paga”.
La Cassazione precisa tuttavia che la responsabilità del titolare può essere esclusa qualora venga dimostrata l’esistenza di una delega di funzioni valida ed efficace, che trasferisca in modo concreto i poteri di gestione e controllo.
Nella stessa pronuncia, la Corte si sofferma anche sull’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici ribadiscono che tale beneficio può essere negato quando la condotta presenta un elevato grado di offensività. Nel caso esaminato, tale requisito è stato ravvisato nella rilevante quantità di rifiuti trasportati illecitamente, pari a circa 30-40 pneumatici fuori uso.
La decisione rafforza dunque il principio di responsabilità diffusa nella gestione dei rifiuti, richiamando le imprese a un controllo attento e continuo delle attività svolte al proprio interno.












