Che cosa cambia dal 3 agosto 2026
I nuovi obblighi sulle rinnovabili negli edifici
Gli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti oggetto di ristrutturazioni rilevanti devono garantire che almeno il 60% dell’energia destinata alla produzione di acqua calda e alla climatizzazione provenga da fonti rinnovabili.
Il Dlgs 5/2026 mantiene questa soglia per le nuove costruzioni ma introduce percentuali inferiori e differenziate per categoria di ristrutturazione, estendendo al contempo l’obbligo a tutti i casi di sostituzione dell’impianto termico:
- nelle ristrutturazioni di primo livello — che interessano almeno il 50% della superficie disperdente lorda e comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva — la quota di rinnovabili deve coprire almeno il 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e per la somma di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva;
- nelle ristrutturazioni di secondo livello — che interessano l’involucro edilizio per una superficie superiore al 25% della superficie disperdente lorda e possono includere l’impianto termico — e negli interventi di sostituzione dell’impianto termico, la quota minima scende al 15% della somma dei consumi previsti per la sola climatizzazione invernale ed estiva, e in questi casi la produzione di acqua calda sanitaria non rientra nel calcolo dell’obbligo.
I requisiti per le caldaie a biomassa
Scattano infine requisiti più stringenti per chi sostituisce la caldaia con un generatore a biomassa. Chi passa da un impianto alimentato a gas naturale o a GPL a uno a pellet deve rispettare un limite preciso: il generatore a biomassa deve assicurare emissioni di particolato primario non superiori a 1 milligrammo per metro cubo.
In tutti i casi, le caldaie a biomassa richiedono una manutenzione obbligatoria con cadenza biennale.












