BONUS GIOVANI, DI CHE SI TRATTA
COME SI RICHIEDE IL BONUS
(vedi QUI per i dettagli la circolare INPS n. 90 del 12 maggio 2025)
- Prima dell’assunzione, accedendo dal sito istituzionale www.inps.it e compilando il modulo nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”.
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- Nel modulo occorrerà riportare i dati identificativi di impresa e lavoratore, tipologia contratto, percentuale oraria lavoro, indicazione sede lavoro, retribuzione media mensile e aliquota contributiva datoriale. I datori di lavoro devono essere in regola con i contributi (DURC) e le norme di sicurezza.
L’INPS successivamente alla domanda conferma via PEC al datore di lavoro le risorse per l’agevolazione.A seguito della comunicazione, entro il termine perentorio di 10 giorni il datore di lavoro deve provvedere alla stipula del contratto di lavoro agevolato.
Le domande saranno quindi accolte fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.
Sono previste verifiche dei requisiti: in caso di indebita fruizione dell’esonero, l’azienda sarà tenuta a restituire l’importo ricevuto, con l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
L’incentivo è compatibile con la maxi deduzione al 120% sulle nuove assunzioni introdotta dalla Riforma IRPEF (articolo 4 dlgs 216/2023), mentre non è cumulabile con altre agevolazioni.
NON È APPLICABILE PER:
- rapporti di lavoro domestico e assunzioni in apprendistato
- assunzioni che beneficiano già di altre riduzioni o esoneri contributi, è sommabile e contabile invece con la maxi deduzione per nuove assunzioniGli altri requisiti:
- regolarità contributiva e rispetto delle condizioni contrattuali, incluse le normative sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
- assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, nella stessa unità produttiva
- mantenimento del posto di lavoro per almeno sei mesi: il licenziamento del lavoratore assunto con esonero o di un dipendente con la stessa qualifica entro sei mesi comporta la revoca del beneficio e il recupero dell’incentivo già fruito
DA CHE DATA SI APPLICA L’AGEVOLAZIONE
Il contratto deve partire in una data compresa dai 10 giorni perentori a seguito della comunicazione dell’INPS e il 31 dicembre 2025. Se però la sede di lavoro è nell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il contratto deve partire in una data compresa tra 10 giorni perentori a seguito della comunicazione dell’INPS al 31 dicembre 2025.
Salvo esaurimento risorse.
Il rapporto di lavoro non può essere già in corso nel momento dell’avvio della procedura INPS.
A QUANTO AMMONTA
L’agevolazione è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro fino ad un tetto di 500 euro mensili per lavoratore, esclusi i premi Inail, fino ad un massimo di 24 mesi Per le aziende con sede nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il limite massimo di esonero sale a 650 euro al mese, sempre per 24 mesi.
L’importo dell’agevolazione non può comunque superare il 50% del costo salariale annuo per il lavoratore assunto, come previsto dall’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale delle agevolazioni deve essere proporzionalmente ridotto.












