Taxi, speciale fatturazione elettronica carburanti

Incontri informativi dedicati al settore mercoledì 20 giugno alle ore 10 e alle ore 18 in via Messina 51 a Milano.
Dal prossimo 1 luglio, per i tassisti che già si avvalgono del nostro Servizio Contabilità, sarà sufficiente far inviare la fattura elettronica del distributore all'apposito indirizzo Pec del Servizio Fatturazione Elettronica Carburanti. Pensiamo a tutto noi, senza ulteriori aggravi.

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA CARBURANTI – SPECIALE TASSISTI

Incontri informativi

MERCOLEDI’ 20 GIUGNO

ore 10,00 e ore 18,00

VIA MESSINA 51 – MILANO
(info: 02/34537250)

 

Dal 1° luglio 2018 – acquisto di carburante: e-fattura obbligatoria e pagamento con mezzi idonei

L’acquisto di carburante (benzina o gasolio) per autotrazione, effettuato presso gli impianti stradali di distribuzione, dovrà essere documentato obbligatoriamente mediante fattura emessa in formato elettronico A PARTIRE DAL PROSSIMO 1 LUGLIO.

Per tutti i TASSISTI, ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo del rifornimento di carburante non basta la fattura elettronica,  ma è necessario anche l’impiego dei mezzi di pagamento ritenuti “idonei” in base a quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate.

Infatti, il pagamento in contanti, che ben può verificarsi (ad esempio, in caso di mancato funzionamento del dispositivo), impedisce però la detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo di acquisto del carburante, anche se il tassista è in possesso della relativa fattura.

Per poter detrarre l’Iva e dedurre il costo del rifornimento di carburante, il tassista dal prossimo 1 luglio dovrà procedere al pagamento del carburante utilizzando:

– modalità non informatiche ma comunque “tracciate”, quali assegno bancario e postale, circolare e non, vaglia cambiario e postale;

– modalità elettroniche, come il bonifico bancario o postale, il bollettino postale;

– carte di credito, debito e prepagate.

 

Acquisto contestuale di carburante e di altri beni/servizi

Se in occasione del rifornimento di carburante vengono richiesti ulteriori servizi (ad esempio, di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, etc.) o sono acquistati altri beni (olio motore, etc.), l’obbligo di fatturazione elettronica – che, in linea generale, riguarda la sola cessione del carburante – si estende alla transazione complessiva.

Il solo acquisto di lubrificanti e di servizi di manutenzione (cambio olio, controllo pressione gomme, etc.), riparazione e impiego, può continuare ad essere documentato mediante fattura cartacea (almeno fino al 31 dicembre 2018) ma, ai fini della detraibilità e della deducibilità, è necessario l’impiego dei mezzi di pagamento ritenuti “idonei”.

 

Altri tipi di carburante per autotrazione

Poiché la norma che impone la fatturazione elettronica obbligatoria si riferisce solo a benzina e gasolio, le altre tipologie di carburante per autotrazione (metano, gpl)  possono continuare ad essere fatturate secondo le consuete modalità cartacee.

Tuttavia, ai fini della deducibilità e della detraibilità, è necessario l’impiego di mezzi di pagamento “idonei”.

 

Utilizzo di carte e buoni carburante

Sono ritenuti validi anche i mezzi di pagamento costituiti da carte e buoni carburante (come quella della convenzione Unione Artigiani con Uta-Edenred) sia monouso che multiuso.

Queste le caratteristiche:

  • nel caso di buono monouso, che consente al possessore di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di carburante secondo l’accordo tra le parti, l’operazione è necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica;
  • se si tratta, invece, di buono multiuso (carta Uta-Edenred Unione Artigiani), che consente di rifornirsi presso più impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, ovvero di acquistare più beni e servizi, si ha un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e, conseguentemente, nemmeno ad obbligo di fatturazione.

In entrambi i casi, l’impresa o il professionista riceverà la fattura elettronica direttamente dalla compagnia petrolifera (emittente delle carte o dei buoni), a cui il gestore del distributore avrà addebitato le forniture effettuate al beneficiario/titolare della carta o buono.

 

CI PENSA L’UNIONE ARTIGIANI

Il tassista che già si avvale del Servizio Contabilità dell’Unione Artigiani, dovrà semplicemente comunicare al distributore, oltre ai propri dati anagrafici di fatturazione, l’apposito indirizzo mail

 

fe.carburanti@pec.unioneartigiani.it

 

La fattura elettronica sarà ricevuta direttamente dal Servizio Fatturazione Elettronica Carburanti dell’Unione Artigiani e appositamente gestita.

Unione Artigiani sarà in grado di scaricare le fatture elettroniche ricevute, metterle a disposizione del Cliente e procedere alla loro contabilizzazione, sgravando il tassista da ogni ulteriore aggravio.

 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Fiscale & Tributario dell’Unione Artigiani al numero 02/8375941.


Unione Artigiani della Provincia di Milano
Sede legale: Via Doberdò 16 – 20126, Milano (MI)
Codice fiscale 02066950151