In vigore dal 30 settembre al 29 ottobre 2025 la nuova ordinanza del Comune di Milano .

 

  • Tutti i giorni
  • nella fascia notturna 22.00/05.00
  • In queste 12 zone della città interessate al fenomeno della Movida

1) Area Duomo

2) Area Arco della Pace

3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona

4) Area Nolo

5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera

6) Area Isola

7) Area Lazzaretto

8) Area Melzo

9) Area Sarpi

10) Area Bicocca

11) Area Leonardo Da Vinci

12) Area Cinque Vie

  • vietata la vendita per l’asporto di bevande in vetro e lattina
  • autorizzata la vendita anche per l’asporto in carta o plastica
  • all’interno dei locali o nei dehors con servizio al tavolo è possibile consumare bevande in vetro e lattina

 

Nei dettagli:

  • Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle 12  aree urbane interessate dal fenomeno della “MOVIDA” – vedi qui tutte le vie interessate per ciascuna delle 12 zone interessate –  è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente o a scopo promozionale, qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina
  • Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di qualsiasi bevanda previa spillatura (alla spina) o mescita
  • Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, fatto salvo il vigore di altri divieti e prescrizioni specie quelli riguardanti le strutture leggere e i dehors, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l’uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all’interno dei locali dei pubblici esercizi o in altre strutture con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine
  • Previste sanzioni per i trasgressori da 500 a 5.000 € e sospensione dell’attività fino a 15 giorni qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno