Gas fluorati, novità 2019 per installatori e manutentori

 

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che recepisce il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra.

Il nuovo regolamento abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012 ed entrerà in vigore a partire dal 24 gennaio.

IL nuovo DPR introduce tre importanti e sostanziali novità per la categoria degli installatori e manutentori:

  • Definisce e amplia la famiglia delle persone che sono soggette all’obbligo di certificazione difatti viene ampliato il campo di applicazione, esteso anche su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, e le attività soggette a certificazione, tra queste vengono aggiunte attività di “smantellamento” ed attività di “assistenza”. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in base ai regolamenti precedentemente in vigore restano validi sino alla loro naturale scadenza per le sole attività per cui sono stati rilasciati e si intendono conformi al Reg. 2067/15, che sostituisce il vecchio 303/08. È possibile estenderne la validità attraverso la richiesta all’ente di certificazione che rilascia apposita certificazione integrativa, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per operare su celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero.
  • Istituisce la Banca Dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio (come già avviene per il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate) alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse al fine di garantire un maggiore controllo nel settore. Imprese e persone fisiche certificate a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, a seguito di interventi di installazione, controllo ricerca perdite, manutenzione, riparazione nonché smantellamento di apparecchiature già installate, comunicheranno telematicamente alla Banca dati informazioni inerenti all’operatore, all’ installazione, sulle credenziali del personale certificato e sulla quantità di Fgas, entro e non oltre 30 gg.

Introduce la cancellazione automatica dal Registro Telematico Nazionale per le Persone e Imprese certificate (in gestione alle camere di commercio) per tutte le persone fisiche ed imprese che non conseguiranno la certificazione entro 8 mesi dalla data di iscrizione al medesimo.

Per maggiori informazioni ed assistenza completa: dott. Giovanni Mallano, Ufficio Ambiente Unione Artigiani, 02/8375941.


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