Composto da 34 articoli, il cd. “Collegato Lavoro”  – entrato in vigore da domenica 12 gennaio – introduce importanti novità in materia di:

  • sicurezza nei luoghi di lavoro,
  • semplificazione degli adempimenti burocratici in caso di infortuni
  • apertura di un partita Iva
  • maggiore flessibilità sull’utilizzo di prestazioni integrative come la cassa integrazione e in materia di somministrazione.
  • risoluzione rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratori
  • utilizzo dello smart working
  • eliminazione obbligo tesserino riconoscimento lavoratori nei cantieri
  • salute e sicurezza sul lavoro

Vediamo alcune tra le principali novità.

Per i dettagli operativi si dovranno attendere i decreti attuativi.

 

Licenziamenti per assenza ingiustificata del lavoratore (dimissioni di fatto)

Viene equiparata alle dimissioni volontarie l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo oppure, qualora non sia espressamente previsto, per un periodo superiore a quindici giorni. Il datore di lavoro dovrà informare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro territoriale per una possibile verifica. Non si applica la nuova disposizione se lavoratore dimostra di non aver potuto comunicare le giustificazioni della sua assenza per impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro. Sono attesi chiarimenti operativi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

Durata periodo di prova per i contratti a termine

Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, o in assenza di queste. la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso, la durata del periodo di prova:

  • non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi
  • non inferiore e due e superiore e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi

 

Smart Working

Il datore di lavoro dovrà comunicare al ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori interessati insieme alle date di inizio e fine del periodo, entro 5 giorni dall’avvio del periodo stesso. Inoltre, nelle imprese con oltre 250 dipendenti, il lavoratore iscritto ad Albi o elenchi professionali potrà essere assunto in parte come dipendente, in parte a partita Iva, beneficiando del regime forfettario.

 

Cassa integrazione

Il lavoratore che percepisce l’integrazione salariale potrà anche svolgere un’attività lavorativa, rinunciando a percepire il trattamento per i giorni corrispondenti a quelli in cui ha lavorato. Ma deve avvertire l’Inps, altrimenti è prevista la revoca delle indennità.

 

Utilizzo locali chiusi sotterranei o semisotterranei

Consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV DLgs 81/08, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo

 

Lavoro in somministrazione

Sono esclusi dal limite quantitativo del 30% per la somministrazione a tempo determinato i casi in cui essa coinvolga lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro, lavoratori stagionali e in aziende start-up.

Inoltre, se il lavoratore somministrato è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, la sua missione non sarà soggetta ai limiti quantitativi dei 24 mesi.

Vengono esclusi dall’obbligo di indicare una causale per i contratti oltre 12 mesi:

  • I lavoratori disoccupati da più di sei mesi.
  • I lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali.
  • I lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Lavoro stagionale

Ampliata la definizione di “lavoratore stagionale”, includendo altre categorie oltre a quelle previste dal d.P.R. n. 1525/1963. In particolare, rientrano nelle attività stagionali, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

Tutte questa casistiche sono esentate dalla normativa sui contratti a termine (durata massima, limiti quantitativi, rinnovi e proroghe, stop & go)

 

Apprendistato

Nel testo è inclusa anche la possibilità, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma, di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante o apprendistato di terzo livello altrimenti definito di alta formazione e ricerca e per la formazione professionale regionale (con quest’ultimo punto da chiarire ulteriormente).

 

Eliminazione obbligo tesserino riconoscimento lavoratori nei cantieri

Abrogate anche le norme riguardanti l’obbligo del tesserino identificativo di riconoscimento dei lavoratori – inclusi anche gli autonomi – che operano nei cantiere edili, sia in appalto che in subappalto

 

Sorveglianza sanitaria

Si chiarisce che la visita medica preventiva preassuntiva è di competenza esclusiva al medico competente, venendo meno la competenza delle ASL.

Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso  al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.

Visita medica precedente la ripresa del lavoro dopo assenza di 60 giorni continuativa: viene meno l’obbligo che sussiste solo qualora il medico competente la ritenga necessaria, altrimenti è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione.