Entrata in vigore il Regolamento (UE) 2025/877
Dal 1° settembre 2025, è ufficialmente vietata l’immissione sul mercato e l’utilizzo di cosmetici contenenti sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). Questo aggiornamento al Regolamento (CE) n. 1223/2009 rappresenta un cambio epocale per il settore estetico, benessere e sanitario.
Non si tratta di un semplice aggiornamento normativo. È una svolta per la tutela della salute pubblica.
Perché è cruciale valutare il rischio chimico?
Molte delle sostanze vietate sono state finora presenti in prodotti di largo consumo, spesso utilizzati quotidianamente nei trattamenti estetici. Parliamo di ingredienti come:
- Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide – presente nei gel UV per unghie
- Tetrabromobisfenolo A (TBBPA di solito sulle etichette)
- Transfluthrin ( Lozioni o spray “cosmetici” anti-zanzare , Prodotti per il corpo con funzione repellente)
- …e oltre 20 altre sostanze elencate con nome INCI e codice CAS nell’allegato del Regolamento.
Queste sostanze non sono solo potenzialmente dannose: sono scientificamente classificate come CMR, con effetti gravi e irreversibili sulla salute umana.
Ignorare il rischio chimico significa esporre clienti, operatori e imprese a conseguenze sanitarie e legali.
Cosa cambia dal 1° settembre 2025?
- Vietata la vendita, distribuzione e utilizzo di cosmetici contenenti sostanze CMR
- Divieto assoluto anche per prodotti acquistati prima della scadenza, indipendentemente dalla data di scadenza
- Non potranno essere usati in cabina né in trattamenti al cliente
Come prepararsi: azioni urgenti per le imprese
Rimane importante verificare in fase di acquisto con i vostri fornitori la presenza di tali componenti nei prodotti utilizzati.
In linea generale vale la pensa dire che occorre sempre:
- Verificare attentamente l’INCI (elenco standardizzato di tutti gli ingredienti di un prodotto cosmetico) di ogni prodotto cosmetico presente.
- Richiedere ai fornitori una dichiarazione scritta di conformità al Reg. (UE) 2025/877
- Sospendere immediatamente l’acquisto di cosmetici contenenti sostanze vietate
- Non utilizzare i prodotti oltre il 31 agosto 2025
- Smaltire correttamente le rimanenze di magazzino
La fase di transizione non è una formalità. È una responsabilità.
Il rischio chimico non è invisibile. Ogni impresa del settore ha il dovere di proteggere la salute dei propri clienti e operatori, garantendo la conformità normativa e la sicurezza dei trattamenti.
- In allegato: elenco completo delle sostanze vietate con nome INCI e codice CAS.
Anche se per i cosmetici la SDS (scheda di sicurezza) non è sempre obbligatoria, dal 2023 i fornitori avevano il dovere giuridico di avvisare i centri estetici per iscritto sulla presenza del TPO. La mancata comunicazione costituisce una violazione dell’art. 33 REACH e non può ricadere sulle estetiste.














