Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza anti Covid in vigore dal 1° agosto al 10 settembre 2020.
QUI L’ORDINANZA: ORDINANZA 590 del 31 luglio 2020
Qui l’allegato: Allegato 1 ORDINANZA 590 del 31 luglio 2020
In Lombardia permane l’obbligo di utilizzare la mascherina al chiuso, mentre all’aperto è necessaria nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. E’ comunque indispensabile averla sempre con sé e indossarla anche sui mezzi di trasporto pubblico.
In tema di organizzazione del lavoro, resta obbligatoria la misurazione della temperatura per il datore e per i dipendenti, così come per i clienti dei ristoranti. Se dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
La nuova ordinanza anti Covid prevede novità per quanto riguarda soprattutto la regolamentazione dell’accesso al trasporto pubblico dove è sempre obbligatorio indossare la mascherina o indumenti idonei a coprire naso e bocca.
Nel dettaglio la nuova ordinanza vigente in Lombardia prevede infatti che:
1) per i mezzi autofilotranviari utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale di tipo interurbano: è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
2) per i mezzi utilizzati per i servizi metropolitani e autofilotranviari di trasporto pubblico urbano e suburbano è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
3) per i treni utilizzati per i servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale: è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
4) per i mezzi utilizzati per i servizi di linea di granturismo, aeroportuali e finalizzati, nonché per i servizi non di linea svolti con autobus con conducente (NCC BUS) di cui al regolamento regionale n.6/2014 e le medesime tipologie di mezzi utilizzate per i servizi sostitutivi ferroviari: è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere per i quali il mezzo è omologato;
5) per i servizi di linea e non di linea di navigazione è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi previsti dalla licenza di navigazione;
6) per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico funiviario (ad es. funivie, cabinovie, seggiovie e funicolari): è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
7) anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell’anno scolastico, per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico effettuati con scuolabus o altro mezzo di cui al D.M. 31/01/1997 è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
8) anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell’anno scolastico, per gli altri mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
9) per i servizi taxi e di noleggio con conducente di cui alla L 21/1992: ai membri dello stesso gruppo familiare, ai conviventi, agli appartenenti a nuclei già pre-organizzati è consentito derogare all’obbligo del distanziamento interpersonale.
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