Inasprito il trattamento sanzionatorio per attività illecite in materia di rifiuti, trasformati in delitti alcune delle principali fattispecie contravvenzionali
Previste novità sulle indagini, tra queste quali l’applicabilità in relazione a quasi tutti i principali reati ambientali dell’arresto in flagranza differita e delle operazioni sotto copertura.
Imprese che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi: necessaria iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali. In caso di violazione del Titolo IV del Testo Unico Ambientale prevista la sanzione accessoria della sospensione o, nei casi di reiterazione della cancellazione dall’Albo nazionale.
Abbandono di rifiuti, introdotte tre diverse fattispecie di reato.
- Ammenda da 1.500 a 18.000 euro per coloro che abbandonano o depositano rifiuti o sono responsabili della loro immissione in acque superficiali o sotterranee. Quando a commetterla sono titolari di imprese e responsabili di enti, prevista la pena dell’arresto da sei mesi a due anni o dell’ammenda da 3.000 a 27.000 euro.
- Introdotto un nuovo art. 255-bis TUA: punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni il responsabile di abbandono di rifiuti non pericolosi che mette in pericolo la vita o l’incolumità delle persone, ovvero l’integrità e la salubrità dell’ecosistema, o quando il fatto sia commesso in siti (potenzialmente) contaminati. Pena è più grave (reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi) quando a compiere la violazione siano titolari di imprese e responsabili di enti.
- Il nuovo art. 255-ter TUA prevede pene più severe per l’abbandono o il deposito di rifiuti pericolosi, punito a titolo di delitto con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è superiore (da un anno e sei mesi a sei anni) quando la condotta mette in pericolo la vita o l’incolumità delle persone, ovvero l’integrità e la salubrità dell’ecosistema, o è commessa in siti (potenzialmente) contaminati. Anche per questa fattispecie, pene più severe sono previste nei confronti dei titolari di imprese e responsabili di enti.
Si segnala altresì che, quando i reati sopra citati sono commessi utilizzando un veicolo a motore, si prevede anche l’applicazione della sospensione della patente di guida. È il caso, ad esempio, dell’abbandono dei rifiuti durante un viaggio in auto.
Anche la gestione non autorizzata di rifiuti, la discarica non autorizzata e la spedizione illegale di rifiuti diventano delitti, con pene che variano a seconda della pericolosità o meno dei rifiuti e della sussistenza di particolari profili di pericolo per l’uomo o l’ambiente. Le pene diminuiscono da un terzo a due terzi se le condotte sono commesse per colpa, mentre aumentano di un terzo se i fatti avvengono nell’ambito di un’attività di impresa o comunque organizzata.
Pene inasprite anche per la combustione illecita di rifiuti nei casi di pericolo per l’incolumità umana o per l’integrità dell’ambiente, che diventano reclusione da tre a sei anni per i non pericolosi e da tre anni e sei mesi a sette anni per i pericolosi, con un aumento sino alla metà in caso di incendio.
Attenzione, scattata anche la “responsabilità oggettiva” per i titolari. Con il nuovo 259-bis TUA, in forza della quale “il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa”. con la possibile applicabilità ai titolari dell’impresa o ai responsabili dell’attività delle sanzioni interdittive
Previsto l’aumento sino alla metà della pena per i reati di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nei casi particolari di pericolo per l’uomo o l’ambiente.
Introdotta, infine, la non concedibilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Le aziende, dunque, saranno chiamate presto ad aggiornare il Modello Organizzativo previsto dalla 231.












