Prenderà il via il prossimo 1 gennaio 2021 la cosiddetta “Lotteria degli scontrini”, la possibilità cioè per i clienti di partecipare all’estrazione di premi legata al singolo scontrino ricevuto presentando all’esercente il proprio codice di partecipazione secondo le regole pubblicate nel portale https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/
E’ obbligatoria per l’esercente? Non ci sono sanzioni in caso di rifiuto di acquisizione del codice per partecipare alle estrazioni, ma c’è la possibilità di segnalazione all’Agenzia delle Entrate da parte del cliente. È invece obbligatorio l’aggiornamento dei registratori di cassa, anche quelli già abilitati all’invio dei corrispettivi, al nuovo tracciato e alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, in vigore dal 1° gennaio 2021.
Dopo l’avvio della fase di richiesta del codice da parte dei consumatori, i negozianti si interrogano sulla possibilità di non aderire alla misura, parte del piano anti-evasione in avvio dal 1° gennaio 2021.
Un adeguamento che non è gratuito, ma che comporta – in un periodo già pesante sul fronte economico – l’obbligo di sostenere nuovi costi per restare al passo con gli sviluppi del sistema fiscale.
Obbligatorio adeguare i registratori di cassa telematici.
Registrare e trasmettere il codice lotteria del cliente non è obbligatorio per l’esercente e l’omissione non è sanzionata. Sulla sanzione legata alla mancata adesione alla lotteria degli scontrini si è a lungo discusso nell’ultimo periodo.
Il decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 aveva inizialmente previsto una sanzione da 100 a 500 euro per l’esercente che avesse rifiutato di acquisire il codice del cliente ed omesso di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della cessione o prestazione.
Una misura punitiva cancellata in sede di conversione del decreto, e sostituita dalla facoltà di delazione da parte del cliente.
Questi, secondo quanto previsto dalla lettera c), articolo 20 del decreto n. 124/2019, potrà comunicare la circostanza all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, tramite una sezione dedicata del portale Lotteria.
La segnalazione finirà tra le informazioni utilizzate sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate per la messa a punto delle attività di analisi del rischio evasione.
Cosa succederà quindi all’esercente? L’analisi del rischio è uno dei fattori preliminari all’avvio dei controlli fiscali; il punteggio di affidabilità del negoziante sarà quindi condizionato dalla delazione del cliente.
Una norma controversa che, sebbene non preveda una sanzione diretta nel caso di mancata adesione alla lotteria degli scontrini, apre la strada ai controlli invasivi di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.
Lotteria degli scontrini: obbligatorio adeguare i registratori di cassa entro il 1° gennaio 2021
Chiarito che non sono previste sanzioni in caso di mancata acquisizione del codice lotteria, resta in capo all’esercente l’obbligo di adeguamento dei registratori di cassa in uso, non solo quelli non ancora aggiornati alla memorizzazione e all’invio telematico dei corrispettivi, ma anche quelli già pronti all’avvio a pieno regime dello scontrino elettronico.
L’adempimento è direttamente legato all’avvio della lotteria degli scontrini.
L’articolo 140 del decreto n. 34/2020, in considerazione della situazione emergenziale causata dal Covid-19, ha modificato i termini di adeguamento all’obbligo della memorizzazione dei corrispettivi, portando la scadenza ultima al 1° gennaio 2021, accanto al rinvio parallelo della lotteria degli scontrini.
Una doppia proroga che ha rinviato il termine di entrata in vigore del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi telematici e dell’adeguamento dei registratori telematici. Un adempimento al quale non si sfugge e che rende di fatto obbligatorio adattare gli strumenti in uso al fine di renderli idonei alla trasmissione dei dati ai fini della lotteria degli scontrini. Il termine ultimo è quindi fissato al 1° gennaio 2021.
L’adeguamento del registratore di cassa non è a costo zero ed è questo l’aspetto che appesantisce l’avvio della lotteria degli scontrini.
Gli esercenti dovranno quindi verificare se il loro registratore telematico leggerà il numero della lotteria. Se così non fosse devono contattare il loro tecnico per procedere all’adeguamento.
Gli esercenti hanno:
- l’obbligo dell’adeguamento
- la facoltà (e non l’obbligo) di accettare o non accettare da parte dei clienti l’inserimento del numero della lotteria
- non sono previste sanzioni se si rifiutano
- se si rifiutano i clienti possono comunicare il rifiuto all’Agenzia delle Entrate in una apposita sezione che verrà creata;
- l’Agenzia delle Entrate comunicherà alla Guardia di Finanza gli esercenti che hanno rifiutato per eventuali verifiche;
- visto che lo scopo della lotteria è stimolare l’emersione del nero, probabilmente gli ISA verranno adeguati rispetto alla mancata adesione da parte degli esercenti alla lotteria fiscale incidendo in maniera negativa sui punteggi.
Pertanto Unione Artigiani raccomanda a tutti gli Associati di adeguare per tempo i registratori telematici, e anche se sarà faticoso e laborioso, di accettare la lotteria da parte dei clienti.
Per maggiori informazioni ed assistenza contattare il proprio ufficio Unione Artigiani di riferimento.