COSA OCCORRE FARE

Per aderire alla riapertura dei termini occorre presentare all’Agenzia Entrate-Riscossione un’istanza telematica.

Termine ultimo per presentare la domanda: 30 aprile 2025.

QUI tutti i dettagli della procedura telematica e i canali per inoltrare la domanda.

Entro il 30 giugno l’Agenzia comunicherà al contribuente la somma dovuta e le eventuali 10 rate con scadenza fino a novembre 2027.

Attenzione alle email di “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.

La prima email contiene un link di convalida da cliccare tassativamente entro 72 ore, rispetta poi i termini per la gestione delle altre comunicazioni, pena l’annullamento delle domande.

 

I REQUISITI

Non sono ammesse nuove adesioni ma possono rientrare nella definizione agevolata i contribuenti che sono quindi decaduti a causa dei ritardato oppure omesso pagamento di tutte le rate scadute entro il 31 dicembre 2024. Sono previsti due vincoli: aver pagato almeno la prima rata scaduta il 31 ottobre 2023 ed aver effettuato il versamento della prossima rata scaduta il 28 febbraio 2025 (con ultimo termine 5 marzo, includendo i 5 giorni di tolleranza).

 

LA RATEIZZAZIONE E LE DATE DEI NUOVI VERSAMENTI

Sarà possibile dilazionare le rate non pagate fino al massimo di dieci quote di pari importo oppure in un’unico versamento entro il 31 luglio.

In questo caso la prima rata si paga la fine del mese di luglio 2025, quella successiva scadrà al 30 novembre e poi le rimanenti otto rate hanno i seguenti termini: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 31 dicembre del 2026 e del 2027.

Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Attenzione:
Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.