È online e puoi scaricarla gratuitamente QUI la Guida dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali: un utile vademecum con le regole in vigore dal 1° gennaio 2025, introdotte dal decreto di riordino del sistema nazionale della riscossione (D. Lgs. n. 110/2024)
A partire dal nuovo anno e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente all’Agenzia delle entrate-Riscossione che dichiara semplicemente di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (cartelle e altri atti), di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.
Nella propria area riservata è possibile anche effettuare una simulazione su numero rate, importi e interessi.
La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo n. 110/2024, stabilisce poi che il numero delle rate concedibili aumentino in questo modo:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029
Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, invece, Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:
• da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
• da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
• da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029
Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
La documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza.
Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione i seguenti indicatori:
- l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’indice di Liquidità e all’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati (vedi allegato 2)
- l’indice Beta per i condomini (vedi allegato 3)
Per le amministrazioni pubbliche dello Stato, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un’apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.
Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.
I modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 sono i seguenti:
- RS – Richiesta di rateizzazione fino a 120.000 in 84 rate (cd “semplice richiesta”) – Tutti i soggetti – pdf;
- RDF – Richiesta di rateizzazione “documentata” – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati – pdf;
- RDG- Richiesta di rateizzazione “documentata” – Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati – pdf;
- RDP – Richiesta di “proroga” di una rateizzazione – Tutti i soggetti – pdf.
- Articolo 19 DPR n. 602/1973 (come modificato dall’art. 13 del DLgs. n. 110/2024) per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025
- Decreto del 27 dicembre 2024 – pdf
- Allegato n. 1 (Decreto del 27 dicembre 2024) – pdf
- Allegato n. 2 (Decreto del 27 dicembre 2024) – pdf
- Allegato n. 3 (Decreto del 27 dicembre 2024) – pdf