Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il periodo d’imposta 2024 (dich. redditi 2025) in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2024 nella misura di 48,00 euro.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, l’agevolazione fiscale è un importo pari al 35 % di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
In merito alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri Rf e Rg dei modelli Redditi 2025 Pf e Sp, utilizzando nel rigo Rf55 i codici 43 e 44 e nel rigo Rg22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.












