È entrato in vigore il decreto legge che regolamenta la cassa integrazione guadagni per sospensione / riduzione di attività per effetto del “coronavirus” (COVID-19).
Pur mancando ogni istruzione operativa del Ministero del Lavoro e dell’INPS, dalla prima lettura del testo di legge emergerebbe che, anche per l’emergenza “coronavirus”, continuano ad applicarsi le tipologie di intervento di cassa integrazione già previste per i diversi settori.
In particolare:
- la generalità delle Imprese artigiane faranno riferimento all’FSBA (Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato – gestione ELBA) per il quale è necessaria la regolarità contributiva nei 36 mesi precedenti;
- le Imprese edili (anche artigiane) ed industriali in genere faranno riferimento alla CIG/O – Cassa Integrazione Guadagni / Ordinaria erogate dall’INPS;
- le imprese con più di cinque dipendenti inquadrate ai fini INPS nel commercio / terziario faranno riferimento al FIS – Fondo Integrazione Salariale gestito dall’INPS;
- la CIG in deroga introdotta dal decreto legge è quindi applicabile ai restanti datori di lavoro, tra questi le imprese fino a cinque dipendenti inquadrate ai fini INPS nel commercio / terziario.
Gli interventi di cassa integrazione per COVID-19 si applicano a tutti i lavoratori interessati che devono risultare in forza alla data del 23 febbraio 2020, senza necessità di precedente anzianità aziendale minima.
Sono state semplificate le procedure di richiesta e di consultazione che, ove prevista, potrà avvenire anche in modalità telematica.
Si avrà più tempo per la presentazione delle domande, di norma, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Inoltre, per le sole richieste di cassa integrazione motivate da COVID-19 (coronavirus), l’azienda non è tenuta a versare all’INPS il contributo addizionale altrimenti previsto nelle altre casistiche di intervento.
Nell’allegare una tabella di sintesi delle diverse tipologie d’intervento, ci riserviamo ulteriori approfondimenti anche a seguito dei chiarimenti che saranno forniti da Ministero del Lavoro ed INPS.
Tipologia di Impresa | Ammortizzatore sociale applicabile
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Imprese Artigiane in genere: | FSBA / Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato – Gestione ELBA
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Imprese edili (anche artigiane) ed industriali in genere: | CIG/O – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (presso INPS)
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Imprese del terziario e del commercio con più di cinque lavoratori: | FIS / Fondo Integrazione Salariale (presso INPS)
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Altre Imprese datori di lavoro del settore privato (imprese del commercio / terziario fino a cinque dipendenti, agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro): | CIG / Deroga – Cassa Integrazione in deroga (Regione / INPS) |
Per informazioni contattare gli Uffici Paghe / Sindacale di Unione Artigiani – tel. 02/8375941
“L’Unione Artigiani Vi è vicina in questo momento di grande difficoltà. Ce la faremo!”