L’Ispettorato del Lavoro ha rilasciato la nota 656/2025 con la quale chiarisce la portata della la norma del Collegato Lavoro che abroga l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento con foto e indicazione del nome dell’impresa titolare e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla (commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis L. 248/2006). . Non si è trattato in realtà di un’eliminazione della tessera ma solo di norme “ridondanti” perché i suddetti obblighi sono già previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Pertanto l’obbligo resta immutato per:
- Lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici
- Lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili
La nota ricorda anche l’ammontare delle sanzioni
Il datore di lavoro che non fornisce la tessera di riconoscimento (art. 26, c.8 81/08): sanzione da 2500 a 10.000 €
Il lavoratore dipendente privo di tessera di riconoscimento (art. 20, c.3): sanzione da 100 a 600 €
Il lavoratore autonomo che non fornisce la tessera di riconoscimento (Art. 21, c. 1, lett. c): sanzione da 1000 a 5000 €
Il lavoratore autonomo privo di tessera di tessera di riconoscimento ( Art. 20, c. 3): sanzione da 50 a 300 €