L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, con la quale fornisce le prime indicazioni operative relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, come introdotto dall’articolo 19, comma 7 bis, della Legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro).

La normativa prevede che “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.”

 

COME DEVE PROCEDERE L’AZIENDA

Nel caso l’azienda voglia procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro deve:

  • verificare che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni di calendario dall’inizio del periodo di assenza
  • compilare QUESTO MODULO predisposto dall’Ispettorato Nazionale del lavoro indicando anche telefono e email del lavoratore
  • inviarlo via PEC alla sede territoriale dell’Ispettorato, con riferimento in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro)
  • dopo l’invio della PEC può comunicare al lavoratore stesso la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore sulla base dell’articolo 19, Legge n. 203/2024
Questa clausola è fondamentale per proteggere i lavoratori da possibili comportamenti scorretti.

Le implicazioni pratiche della nuova normativa sono significative :

  • Eliminazione del ticket licenziamento: Il datore non sarà più tenuto a effettuare il licenziamento ed a pagare il ticket nel caso delle dimissioni di fatto.
  • Perdita del diritto alla NASpI: I lavoratori che si dimettono per assenze ingiustificate non potranno accedere alla NASpI, poiché la risoluzione del contratto sarà considerata volontaria

 

COME PROCEDE L’ISPETTORATO DEL LAVORO

Entro 30 giorni dal ricevimento della PEC si deve concludere la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima” sull’assenza e sulle eventuali ragioni della mancata comunicazione della ragioni dell’assenza. Pertanto:

  • verrà contattato il lavoratore
  • potranno essere contattati altri dipendenti in forza all’azienda stessa per accertamenti
  • verifica i motivi dell’assenza che potrebbero essere oggetto di una diversa valutazione, per esempio una “giusta causa per dimissioni” per mancato pagamento delle retribuzioni

 

AL LAVORATORE L’ONERE DELLA PROVA (CON L’EVENTUALE SUPPORTO DELL’ISPETTORATO)

Il lavoratore deve dimostrare “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”, ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati. Laddove il lavoratore dia effettivamente prova di quanto sopra ma anche nell’ipotesi in cui l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, l’Ispettorato provvederà a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore – il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav – sia al datore di lavoro.