Divieto pagamento stipendio in contanti

La Legge di Stabilità 2018 ha previsto che dal 1° luglio 2018non sarà più possibile effettuare il pagamento per contanti dello stipendio ai propri dipendenti, collaboratori o soci lavoratori, a prescindere dal relativo importo. Il mancato rispetto di tale obbligo determina rischio di applicazione di pesanti sanzioni.

I datori di lavoro dovranno obbligatoriamente pagare lo stipendio in modalità tracciabile, attraverso uno dei seguenti mezzi di pagamento:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico (ad esempio, carte prepagate);
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni);
  • pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Viene espressamente stabilito che la sola firma del lavoratore, apposta sulla busta paga, non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, ma solo della ricezione di copia di essa.

Rientrano nel nuovo obbligo di divieto di pagamento dello stipendio in contanti:

  • i rapporti di lavoro subordinato / dipendenti;
  • i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci/lavoratori.

Il nuovo obbligo non si applica ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti e babysitter), per i quali sarà possibile effettuare il pagamenti dello stipendio per contanti anche successivamente al 1° luglio 2018, a condizione che l’importo in pagamento sia inferiore a Euro 3.000 netti (normativa “Antiriciclaggio”). In ogni caso, ricordiamo che l’eventuale pagamento dello stipendio per contanti a tali lavoratori dovrà avvenire con apposita ricevuta, compilata e sottoscritta dal lavoratore stesso, attestante l’avvenuta ricezione del denaro. Ad esempio “il sottoscritto… dichiara di aver ricevuto in data odierna, per contanti, l’importo di Euro… quale saldo dello stipendio / cedolino del mese di… In fede. Data… Firma…”.

L’Ufficio Paghe&Sindacale resta a disposizione degli Associati per ogni ulteriore approfondimento.

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