A COSA SERVIRÀ IL TACHIGRAFO INTELLIGENTE G2V2

Come noto, a partire dal 1° luglio 2026, scattà l’obbligo di installare e utilizzare il tachigrafo intelligente di seconda versione (G2V2) sui veicoli con una massa complessiva superiore a 2,5 e fino a 3,5 tonnellate per i soli i mezzi impiegati in operazioni di trasporto internazionale di merci o di cabotaggio.

Il dispositivo registra automaticamente:

  • i passaggi di frontiera tramite il sistema di localizzazione satellitare GNSS
  • la posizione ogni 3 ore cumulative di guida durante le operazioni di carico/scarico
  • e trasmette alcuni dati alle autorità di controllo per mezzo di comunicazioni DSRC
  • consente la verifica durante la marcia del regolare funzionamento del tachigrafo

CHI È ESENTATO E IL REGIME MISTO

Il MIT, con la circolare 9674 del 16 aprile 2026 ha specificato anche le esenzioni. Restano esclusi dall’obbligo tutti i trasporti eseguiti esclusivamente sul territorio nazionale (sia in conto terzi che in conto proprio) e i trasporti internazionali in conto proprio se la guida non è l’attività principale del conducente.

Nel caso di veicoli che operano in regime misto (nazionale e internazionale), le regole europee si applicheranno solo nei tratti internazionali o di cabotaggio. Durante l’esecuzione delle tratte nazionali, resterà in vigore l’esenzione e si potrà impostare il tachigrafo sulla modalità “out of scope”.

Il conducente che alterna periodi di guida di veicoli in ambito nazionale esclusi dal regime di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 tramite veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, con periodi di guida in ambito internazionale o di cabotaggio soggetti all’obbligo del tachigrafo (mediante veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5t) è tenuto a garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti al controllo.

 

DAL 1° LUGLIO 2026 I NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI PER I CONDUCENTI CON RESPONSABILITÀ OGGETTIVE DELLE IMPRESE

Dal 1° luglio 2026, si applicheranno alle imprese i relativi obblighi di organizzazione, istruzione, formazione e controllo dei conducenti dei veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5 te fino a 3,5 t compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, durante l’esecuzione di operazioni di trasporto internazionale e/o di cabotaggio. Alle aziende dell’autotrasporto la responsabilità di aggiornare i piani formativi. Eventuali violazioni commesse dai conducenti in argomento vengono valutate ai fini della responsabilità oggettiva dell’impresa, secondo quanto indicato dal Ministero dell’interno.