L’INPS con il messaggio 1343 del 21/04/2026 fornisce indicazioni sull’estensione dello sgravio contributivo del 50% per le assunzioni in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo (per esempio maternità, malattia, aspettativa, 104 ecc), includendo anche il periodo di affiancamento dopo il rientro in servizio.

Questa opportunità è riservata alle imprese con meno di 20 dipendenti di qualsiasi settore e nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546 (cfr. il comma 5).

 

 

CONE GESTIRE IL PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO

Dal 1° gennaio 2026, il contratto del lavoratore assunto in sostituzione può essere prolungato per consentire un periodo di affiancamento con la lavoratrice o il lavoratore rientrato dal congedo.

Il periodo di affiancamento può durare fino al compimento del primo anno di età del bambino.

La misura serve a:

Obiettivo

Significato pratico

Conciliazione vita-lavoro

Facilitare il rientro graduale dopo il congedo

Parità di genere

Favorire il reinserimento lavorativo, soprattutto dopo maternità/paternità

Continuità aziendale

Consentire passaggio di consegne tra sostituto e sostituito

 

 

Tipologie di assunzione ammesse

La sostituzione può avvenire tramite:

Tipologia

Ammessa

Contratto a tempo determinato

Lavoro temporaneo / somministrazione

         Sì

 

 

 

L’assunzione può avvenire anche fino a un mese prima dell’inizio del congedo, oppure con anticipo maggiore se previsto dalla contrattazione collettiva.

 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO AL 50% ANCHE AL RIENTRO 

Lo sgravio è pari al 50% dei contributi dovuti per il lavoratore assunto in sostituzione.

Con la nuova disposizione, lo sgravio può essere riconosciuto anche per il periodo ulteriore di affiancamento successivo al rientro del lavoratore/lavoratrice sostituito/a.

 

DURATA MASSIMA DEL BENEFICIO

Il beneficio può essere riconosciuto:

Caso

Durata

Figlio naturale

Fino al compimento di 1 anno di età

Adozione o affidamento

Per 1 anno dall’accoglienza del minore

Sostituzione di lavoratrici autonome

Massimo 12 mesi

 

 

 

CONDIZIONI OPERATIVE IMPORTANTI PER IL PROLUNGAMENTO DELLO SGRAVIO

Per il prolungamento dello sgravio:

Condizione

Indicazione INPS

Equivalenza delle qualifiche

Non necessariamente richiesta

Numero di lavoratori utilizzati

Non vincolante

Equivalenza oraria delle prestazioni

Deve essere rispettata

Istruttoria INPS

Necessaria da parte della Struttura territoriale competente