È ora in fase di attuazione il decreto MIMIT che disciplina la costituzione, la gestione e le modalità operative dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, previsto dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.

Le attività già riconosciute dagli albi regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane confluiranno automaticamente o comunque entro il 22 ottobre nell’Albo nazionale sul portale del MIMIT e poi rilanciate sui portali nazionali della promozione turistica Italia.it ed Enit.it, garantendo così una mappatura aggiornata e una straordinaria occasione di visibilità.

Un Comitato misto paritetico composto da rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero del Turismo, delle Regioni e dell’ANCI svolgerà funzioni consultive e di raccordo tra i diversi livelli di governo coinvolti nella gestione dell’Albo.

 

QUALI ATTIVITÀ RIENTRANO NELL’ALBO

Rientrano nell’Albo tre principali categorie che saranno poi divise in due grandi sezioni a seconda degli anni di attività.

La sezione ordinaria accoglie le attività con almeno 50 anni di storia, già iscritte agli albi regionali e locali; la sezione di eccellenza è riservata alle realtà con 70 anni di attività e diventerà operativa solo dopo l’adozione del regolamento attuativo, non ancora emanato.

 

Le tre principli categorie sono:

  • Attività commerciali storiche
    Attività dedicate alla vendita al dettaglio di beni in modo continuativo.
  • Botteghe artigiane
    Imprese caratterizzate da lavorazioni prevalentemente manuali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  • Esercizi pubblici storici
    Attività legate alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.

 

Un’impresa con oltre 70 anni di attività potrà essere iscritta alle sezioni di eccellenza se rispetterà i seguenti requisiti:

  • almeno settanta anni continuativi di attività nello stesso locale e nello stesso settore merceologico, senza computare interruzioni o sospensioni non superiori a un anno
  • gestione per almeno tre generazioni consecutive da parte della stessa famiglia, con continuità dell’attività e mantenimento della qualità, oppure da parte del soggetto subentrante che ne assicuri la continuità
  • un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico legato alle tradizioni locali
  • la conservazione, per quanto possibile, dell’aspetto storico, degli interni, degli arredi, di mostre, vetrine e insegne
  • strutture, interni e arredi di elevata qualità progettuale e dei materiali
  • ubicazione nei centri e borghi storici o in aree di pregio commerciale

 

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO

Oltre visibilità nazionale e internazionale in chiave turistica, ma anche tutele patrimoniali:

  • il diritto di prelazione sui locali in caso di vendita dell’immobile, anche dell’intero complesso, riconosciuto ai sensi dell’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
  • percorsi conciliativi che le Regioni possono attivare per agevolare accordi con i proprietari ed evitare l’espulsione degli esercenti dai centri storici e dalle aree di pregio;
  • la possibile classificazione come bene culturale per le attività che esprimono identità culturale collettiva ai sensi dell’art. 7-bis del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.