Le imprese artigiane possono beneficiare di una riduzione fino al 90% sulle accise del gas naturale e sulle aliquote agevolate sull’energia elettrica come l’IVA al 10% per uso non domestici (ex industriale) o verificando caso per caso negli usi promiscui.
Indispensabile provare con visura la regolare iscrizione alla sezione speciale dell’Albo Camerale delle Imprese Artigiane ed avere i codici ATECO ammessi alle aegvolazioni, generalmente si tratta delle attività manifatturiere e di produzione di beni.
QUALI AGEVOLAZIONI PUOI OTTENERE
- Gas Naturale (Metano): Sconti fino al 90% e addizionale regionale ridotta per i consumi legati alla produzione o al riscaldamento dei laboratori dove avviene la produzione.
- Energia Elettrica: Accise agevolate l’accesso a un’IVA ridotta al 10% anziché al 22%.
COME SI OTTIENE L’AGEVOLAZIONE
Verificata visura e Ateco, per ottenere la riduzione va compilata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da inviare al tuo fornitore di energia o tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Chiedi al tuo fornitore o rivolgiti al nostro partner convenzionato M1 Energia che verificherà gratuitamente la tua posizione e potrà offrirti anche tariffe agevolate (leggi qui come) Indicaci anche:
- Se i tuoi consumi avvengono tramite contatore separato o promiscuo, ad esempio se casa e laboratorio sono uniti
- Quale fornitore di energia utilizzi attualmente (basta un’ultima bolletta)
- una descrizione delle lavorazioni e dei processi produttivi
- informazioni sui locali alimentati dalla fornitura e sugli eventuali usi promiscui
È POSSIBILE ANCHE CHIEDERE UN RIMBORSO!
Se non hai mai usufruito delle riduzione puoi richiedere il recupero delle somme non dovute fino ai due anni precedenti all’utimo pagamento.
I RIFERIMENTI NORMATIVI
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- Decreto Attuativo: D.M. 29 dicembre 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 2026), recante “Modalità di applicazione dell’accisa sul gas naturale”.
- Circolare ADM di riferimento: Circolare 32/D.
- Cosa cambia per l’artigiano: La riforma ha azzerato la vecchia distinzione tra “usi civili” e “usi industriali”, sostituendola con le categorie “Usi Domestici” e “Usi Non Domestici”. In quanto titolare di ditta artigiana rientri nei consumi Non Domestici (attività industriali, artigianali e commerciali), mantenendo il diritto all’aliquota ridotta rispetto ai consumi domestici.
- L’obbligo: Il decreto stabilisce che per vedersi applicata l’aliquota ridotta, l’utente finale deve tassativamente inviare la dichiarazione sostitutiva al proprio fornitore. In caso di omessa dichiarazione, scatta in automatico l’aliquota ordinaria più alta.
- Decreto Attuativo: D.M. 10 marzo 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026), recante “Modalità di applicazione dell’accisa sull’energia elettrica”.
- Cosa prevede: L’Articolo 17 di questo decreto disciplina proprio l’applicazione delle aliquote di accisa ridotte o delle esenzioni, mentre l’Articolo 18 regolamenta l’uso promiscuo (es. se hai il laboratorio artigianale confinante o coincidente con l’abitazione e un unico contatore. A tale riguardo, il consumatore finale dovrà fornire al fornitore, in aggiunta alla c.d. autocertificazione, anche una relazione tecnica di un soggetto abilitato che confermi le percentuali di impiego del gas nei vari usi.











