Non solo non portanno essere più usati ma dovranno sparire da vetrine, espositori e magazzini.
Parrucchieri, centri estetici, profumerie, rivenditori e anche grande distribuzione in Italia e in tutta la UE devono fare attenzione: dal 1° maggio 2026 entra in vigore il Regolamente UE 2026/78 che mette al bando i prodotti cosmetici con sostanze CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) in determinate concentrazioni e forme. In particolare, nel mirino ci sono tre ingredienti diffusi nei cosmetici professionali e da banco: argento (CI 77820), Hexyl Salicylate (2-idrossibenzoato di esile) e bifenil-2-olo (o-Phenylphenol).
L’argento (CI 77820) in alcune forme particellari viene vietato in:
- smalti per unghie e gel UV, inclusi i prodotti per ricostruzione e nail art;
- prodotti spray e aerosol contenenti argento come colorante;
- qualsiasi altro prodotto diverso da lucidi per labbra e ombretti che superi la soglia dello 0,2%.
L’Hexyl Salicylate è un profumante sintetico ampiamente presente in fragranze floreali, shampoo, bagnoschiuma e lozioni. Classificato come tossico per la riproduzione (categoria 2). I professionisti esposti quotidianamente a questa sostanza devono fare attenzione. Questi i nuovi limiti:
- fragranze idroalcoliche, escluse quelle per bambini sotto i 3 anni: fino al 2%;
- prodotti da risciacquo (shampoo, gel doccia, bagnoschiuma): fino allo 0,5%;
- prodotti senza risciacquo, cosiddetti leave-on — creme, lozioni, deodoranti: fino allo 0,3%;
- prodotti per il cavo orale e alcune categorie destinate ai bambini sotto i 3 anni: il limite scende allo 0,1% o la sostanza è vietata.
Il bifenil-2-olo (o-Phenylphenol) è un conservante antibatterico usato in shampoo, detergenti, lozioni e prodotti per la cura professionale dei capelli. Le concentrazioni ammesse
- prodotti da risciacquo: concentrazione combinata (bifenil-2-olo + sale sodico) non superiore allo 0,2%;
- prodotti senza risciacquo: concentrazione combinata non superiore allo 0,15%.
I prodotti non conformi non possono più essere venduti né utilizzati, a prescindere dalla data di produzione o acquisto. Previste sanzioni in caso di inadempimento. Nei casi più gravi può comportare la sospensione dell’attività.













