Sintetizziamo in questa scheda la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 23 febbraio 2026, n. 1 che fornisce prime indicazioni operative sull’attuazione del DL 159/2025 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di attività di vigilanza. Per molteplici aspetti si attendono i dettagli attuativi che verrano definiti con appositi decreti.
I temi principali delle circolare riguardano:
- priorità delle ispezioni sulla filiera dell’appalto e del subappalto
- gli strumenti di tracciabilità della manodopera e dei flussi informativi
- i nuovi sistemi sanzionatori, a partire dalla patente a crediti.
ISPEZIONI, PRIORITÀ AI SUBAPPALTI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) orienterà da subuti in via prioritaria i controlli verso le imprese che operano in regime di subappalto, pubblico o privato .
Le notifiche preliminari devono indicare anche le imprese che operano in subappalto .
Cosa deve fare l’impresa
Se siete appaltatori o subappaltatori: – Tenere in ordine tutta la documentazione: DVR, formazione, nomine, sorveglianza sanitaria
– Verificare che tutto il personale sia regolarmente assunto e formato
– Collaborare con il committente sugli aspetti di sicurezza
Se siete committenti: – Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese incaricate
– Inserire correttamente in notifica preliminare le imprese in subappalto
PRIME INDICAZIONI SUL BADGE DI CANTIERE, IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO
– Le imprese che operano nei cantieri edili in appalto o subappalto devono fornire ai dipendenti una tessera di riconoscimento (badge) con codice univoco anticontraffazione
– L’obbligo diventerà pienamente operativo secondo le modalità che saranno definite con decreto ministeriale
– In caso di mancata consegna della tessera è prevista sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore
Cosa deve fare l’impresa
– Dotare tutti i lavoratori di tessera di riconoscimento conforme
– Verificare che il personale la esponga durante l’attività in cantiere
PATENTE A CREDITI, LA DECURTAZIONE FINO A 5 PUNTI PER OGNI LAVORATORE IN NERO
Cosa cambia
– Nei cantieri temporanei o mobili è obbligatoria la patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente in cantiere
– La patente parte da 30 crediti; per lavorare servono almeno 15 crediti
– I crediti vengono decurtati per violazioni in materia di sicurezza e lavoro irregolare
– Per ogni lavoratore “in nero” è prevista decurtazione di 5 crediti
– Se si opera senza patente o con meno di 15 crediti: sanzione pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 12.000 euro, più esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi
– In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente, l’INL può sospendere la patente fino a 12 mesi
– La sanzione minima sale a 12.000 euro per ogni impresa o lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente o con patente con punteggio inferiore a quindici crediti.
Cosa deve fare l’impresa
– Richiedere la patente all’INL se si opera in cantiere
– Mantenere regolari: iscrizione CCIAA, DURC, DVR, formazione obbligatoria, nomine previste
– Evitare violazioni che comportano decurtazioni
– Monitorare il punteggio per non scendere sotto 15 crediti.
NOTIFICHE PRELIMINARI
Le imprese devono indicare nell’ambito della notifica preliminare il codice fiscale o la partita IVA nonché quali imprese operano in regime di subappalto. La modifica è immediatamente operativa ed è applicabile alle notifiche preliminari da trasmettere successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, ossia dal 31 ottobre 2025.
PREVENZIONE DI CONDOTTE VIOLENTE O MESTE
Cosa cambia
– Il DVR resta documento centrale dell’organizzazione della sicurezza
– Deve includere anche la programmazione di misure di prevenzione contro condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro
Cosa deve fare l’impresa
– Verificare che il DVR sia aggiornato e coerente con l’attività svolta.
– Aggiornarlo in caso di modifiche organizzative, nuove lavorazioni o infortuni significativi.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Cosa cambia
– Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI e garantirne igiene, manutenzione e sostituzione
– L’obbligo riguarda anche indumenti di lavoro che, in base al DVR, assumono la natura di DPI
Cosa deve fare l’impresa
– Individuare nel DVR quali indumenti sono DPI
– Fornire DPI adeguati
– Assicurare manutenzione e sostituzione quando necessario
REQUISITI DI SICUREZZA SULLA SCALE VERTICALI PERMANENTI E PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO
Cosa cambia
– Le scale verticali permanenti (oltre 5 metri e con inclinazione superiore a 75°) devono essere dotate, in base alla valutazione del rischio, di:
• sistema anticaduta individuale, oppure
• gabbia di sicurezza
– Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove regole si applicano dal 1° febbraio 2026
– Nei lavori in quota si deve dare priorità ai sistemi di protezione collettiva (parapetti, reti); i sistemi individuali si usano in via subordinata
Cosa deve fare l’impresa
– Verificare le scale presenti in azienda o in cantiere
– Adeguare le scale verticali ai nuovi requisiti
– Privilegiare parapetti e reti nei lavori in quota
– Utilizzare sistemi anticaduta conformi quando necessario
La modifica impone una gerarchia tecnica chiara nella progettazione delle opere provvisionali e nella redazione del PSC e dei POS.
Per i dettagli vedi quanto previsto dalla Circolare.
FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO ANCHE PER GLI RLS DELLE IMPRESE CON MENO DI 15 LAVORATORI.
Cosa cambia
– È esteso l’obbligo di aggiornamento periodico del RLS anche nelle imprese con meno di 15 lavoratori
– Le competenze acquisite vanno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL
– Per imprese turistico-ricettive e pubblici esercizi la formazione deve concludersi entro 30 giorni dall’assunzione
Cosa deve fare l’impresa
– Verificare che tutti i lavoratori siano formati e aggiornati.
– Garantire aggiornamento periodico anche al RLS.
– Conservare attestati e documentazione formativa.
LA SORVEGLIANZA SANITARIA SU MALATTIE ONCOLOGICHE, DROGA E ALCOOL
Cosa cambia
– Le visite mediche obbligatorie devono essere svolte in orario di lavoro (escluse quelle preassuntive)
– Il medico competente deve promuovere la prevenzione oncologica
– È possibile effettuare visita medica, prima o durante il turno, in presenza di ragionevole motivo di sospetto di uso di alcol o sostanze, per attività ad elevato rischio infortuni
Cosa deve fare l’impresa
– Nominare il medico competente quando previsto
– Inserire i lavoratori esposti a rischi in un programma di sorveglianza sanitaria
– Applicare le procedure in caso di sospetto uso di alcol o sostanze, nel rispetto delle disposizioni vigenti
CONCLUSIONI OPERATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE
Per ridurre il rischio di sanzioni e sospensioni è fondamentale:
– Tenere aggiornati DVR, formazione, visite mediche e documentazione.
– Verificare la regolarità della patente a crediti nei cantieri.
– Adeguare scale e sistemi anticaduta.
– Curare con attenzione i rapporti di appalto e subappalto, sapendo che i controlli sono prioritari su tali filiere .
La piena regolarità in materia di salute e sicurezza è oggi condizione essenziale sia per lavorare nei cantieri sia per evitare sanzioni economiche rilevanti e sospensioni dell’attività.










