Le parti sociali dell’artigianato, tra queste CLAAI, hanno sottoscritto con la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio e le altre associazioni del settore l’accordo che aggiorna gli scaglioni provvigionali utilizzati per calcolare l’Indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR) con decorrenza dal 1° gennaio 2026, nell’ambito dell’Accordo Economico Collettivo (AEC) del comparto Artigiano.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio sono stati aggiornati gli scaglioni del FIRR Artigianato 2026, con la prevista differenziazione tra monomandatari e plurimandatari.

 

 

Decorrenza nuovi scaglioni FIRR Artigianato 2026: 1° gennaio 2026
Validità scaglioni precedenti fino al 31 dicembre 2025.

La rivalutazione del FIRR Artigianato 2026 comporta effetti nella gestione dei rapporti disciplinati dall’AEC Artigianato.

In particolare:

  • Per i rapporti che si svolgeranno per l’intera durata dell’anno 2026, il FIRR sarà versato entro il 31 marzo 2027 applicando i nuovi parametri
  • Per i contratti che cesseranno nel corso del 2026, l’impresa dovrà calcolare e liquidare direttamente all’agente i ratei di FIRR maturati nel 2026 sulla base dei nuovi scaglioni
  • Per i contratti avviati prima del 2026, fino al 31 dicembre 2025 restano applicati i precedenti scaglioni, fino al 31 dicembre 2025 restano applicati i precedenti scaglioni

Le imprese dovranno quindi adeguare i criteri di calcolo a partire dal 2026.

 

CHE COSA È IL FIRR?

Il FIRR, Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, è l’indennità che matura annualmente a favore dell’agente di commercio durante il rapporto di agenzia ed è accantonata presso Enasarco.

Si tratta di un accantonamento calcolato sulle provvigioni maturate e su tutte le somme percepite dall’agente nel corso del rapporto, e viene versato dall’impresa mandante. L’importo viene riconosciuto all’agente alla cessazione del rapporto, a prescindere dalla causa di scioglimento, secondo le regole previste dagli Accordi Economici Collettivi.

La rivalutazione degli scaglioni incide quindi direttamente sull’importo che viene accantonato anno per anno e, di conseguenza, sulla somma che l’agente percepirà al termine del mandato.

Dal 1° gennaio 2026 il calcolo dovrà essere effettuato applicando i nuovi parametri, mentre fino al 31 dicembre 2025 restano validi gli scaglioni attualmente in vigore.