Come noto, la Legge di Stabilità 2026 (L. 199/2025) ha introdotto nuove regole in materia di destinazione del TFR per le assunzioni dal 1° luglio 2026 e obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS al superamento di determinate soglie dimensionali delle imprese, in termini di personale assunto.
Vediamo quali sono i nuovi obblighi per le imprese artigiane e non solo.
1. Imprese senza dipendenti – Prima assunzione
La normativa si applica anche alle imprese che assumono il primo lavoratore dopo il 30 giugno 2026.
Obblighi:
• Consegnare informativa scritta sulla destinazione del TFR
• Raccogliere la scelta entro 60 giorni
• In assenza di scelta, applicare il silenzio-assenso verso il fondo pensione contrattuale (per il settore dell’artigianato è Fon.Te ad eccezione del settore edile artigiano che è Prevedi)
2. Nuove assunzioni dal 1° luglio 2026
Per ogni nuovo rapporto di lavoro:
• Informativa scritta al lavoratore
• Raccolta scelta entro 60 giorni
• Silenzio-assenso in caso di mancata risposta
Le regole si applicano sia ai lavoratori alla prima occupazione sia a quelli già occupati in passato
3. Imprese con meno di 60 dipendenti medi
• Applicano integralmente le nuove regole per i nuovi assunti
• Non richiedono nuova scelta ai lavoratori già in forza prima del 1° luglio 2026
• Devono monitorare annualmente la media dei dipendenti
4. Dipendenti già assunti prima del 1° luglio 2026
• Resta valida la scelta TFR già effettuata
• Nessun nuovo obbligo di opzione per effetto della legge
5. Fondo Tesoreria INPS – Soglie dimensionali
Obbligo di versamento al superamento delle seguenti soglie di dipendenti medi annui:
• 60 dipendenti nel periodo 2026-2027.
• 50 dipendenti dal 2028.
• 40 dipendenti dal 2032.
Se la soglia viene superata, il TFR che resterebbe in azienda deve essere versato al Fondo Tesoreria INPS. L’obbligo permane anche in caso di successiva riduzione sotto soglia.

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