A partire dal 1 Gennaio 2018 i sacchetti di plastica devono rispettare determinate caratteristiche di biodegradabilità.
Fatto salvo l’obbligo di cessione a titolo oneroso (quindi il divieto di cederli gratuitamente), possono liberamente circolare quattro diversi tipi di shopper:
- borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron ovvero quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare (come avvolgere il pesce venduto al banco) o come imballaggio per alimenti sfusi (es. frutta e verdura). Poiché parliamo di borse di plastica a contatto con gli alimenti il Legislatore fa comunque salva la disciplina sulla conformità alla normativa sull’utilizzo dei Materiali destinati al contatto con gli alimenti (M.O.C.A), nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata;
- borse di plastica biodegradabili e compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002. Biodegradabile non necessariamente equivale a compostabile: la legge richiede, invece, specifici requisiti proprio di compostabilità. Attenzione quindi, un sacchetto potrebbe essere dichiarato in senso lato “biodegradabile”, ma non essere a norma. Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l’etichetta. I bioshopper conformi alla norma recano indicazioni che contengono termini quali “compostabile” e “rispetta la norma UNI EN 13432”;
- borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite come imballaggio per il trasporto di generi alimentari. Per il trasporto di prodotti diversi da generi alimentari lo spessore della singola parete dovrà essere superiore a 100 micron e contenente una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%;
- borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite come imballaggio per il trasporto di generi alimentari. Per il trasporto di prodotti diversi da generi alimentari, lo spessore della singola parete dovrà essere superiore a 60 micron e contenente una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%.
Tutti gli operatori dovranno prestare grande attenzione in fase di acquisto dei sacchetti. Si consiglia di ottenere dai fornitori la garanzia scritta che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla normativa.
Il rivenditore che commercializza sacchetti senza le caratteristiche previste rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
Per maggiori informazioni e assistenza Ufficio Ambiente.