Entro il 30 marzo 2026 devono cancellarsi dal Rentri i soggetti che si sono già iscritti e sono stati esclusi dal Portale Rentri sulla base di quanto stabilito dalle legge di bilancio.
L’esclusione riguarda a prescindere dal numero dei dipendenti e riguarda:
  • imprenditori agricoli disciplinati dall’articolo 2135 del Codice civile (trascurando il volume di affari)
  • parrucchieri, estetisti, tatuatori, manicure e pedicure (codici Ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02) che producono anche rifiuti rappresentati da aghi, siringhe e taglienti (Codice Eer 180103*)
  • produttori non organizzati come enti o impresa (ad esempio professionisti come medici, dentisti, veterinari o piccoli operatori economici)
Per queste categorie di imprese non è più obbligatoria l’iscrizione al Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) per la gestione dei rifiuti pericolosi e cala il numero di adempimenti, a condizione che sostituiscano il registro di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario o del documento di conferimento rilasciato dal raccoglitore nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.
Il Rentri si allinea così alle esclusioni previste per il registro di carico/scarico dal Dlgs 152/2006 (Testo unico ambientale).
COSA DEVE FARE CHI SI È GIÀ ISCRITTO AL RENTRI 
Se l’iscrizione è già avvenuta è possibile cancellarsi con effetto dall’anno solare successivo utilizzando la funzione Variazione in www.rentri.gov.it e versando il diritto di segreteria di 10 euro per ogni unità locale cancellata. Oppure, si può rimanere iscritti volontariamente.

Per un approfondimento si suggerisce di consultare:

Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione

Video: Come il produttore di rifiuti non iscritto effettua l’accesso e la registrazione al RENTRI

 

Per ulteriori informazioni

  • giovanni.mallano@unioneservizi.it
  • 02 8330 6214