Pulitolavanderie, regolamento emissioni in atmosfera

E’ stato emesso il nuovo allegato tecnico per gli “impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso”, che andrà a sostituire l’allegato 1 del dds 532 del 26 gennaio 2009.

Vengono definite anche modalità e tempistiche per la presentazione della domanda di adesione all’autorizza- zione generale da parte di impianti esistenti e impianti nuovi.

In particolare, le aziende che ad oggi sono autorizzate ai sensi dell’ art. 272 c.2 D.lgs. 152/06 devono presentare nuova domanda di adesione non oltre il 30 mar- zo 2018, rispettando per quanto possibile il calendario sotto riportato.

E’ necessario che le aziende potenzialmente soggette si attivino per valutare l’applicabilità e per verificare se le nuove prescrizioni sono già ad oggi rispettate, al fine di avere un tempo sufficiente per eventuali interventi di adeguamento. (DDUO Lombardia del 1 dicembre 2016, n. 12779)

CHIARIMENTI SULL’ABROGAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI

Si segnala l’emanazione di una circolare esplicativa rela- tiva all’abrogazione del registro degli infortuni e all’istituzione di strumenti informatici come il “cruscotto infortuni” da parte dell’INAIL al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali e alternativo dell’a- bolito Registro infortuni cartaceo.

In tale contesto, viene inoltre esplicitato che Rappresen- tanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) non risultano essere inclusi tra i destinatari ammessi alla con- sultazione diretta dell’applicativo informatico denominato “Cruscotto Infortuni”. (Circolare n. 45 del 30 novembre 2016)

REGIONE LOMBARDIA EMISSIONI IN ATMOSFERA: NUOVI LIMITI PER LA FORMALDEIDE

La Regione Lombardia, in attesa di definizione di linee guida nazionali, ha adottato le seguenti procedure e valori limite alle emissioni provenienti da processi in cui sono utilizzate materie prime e prodotti che, a causa della presenza di formaldeide, sono identificate con indicazione di pericolo H350 ed H350i.

Tali prescrizioni si applicano solo se la formaldeide è presente nelle materie prime e non in casi in cui si generi dal processo produttivo (ad esempio processi di combustione).

  • Per Attività soggette ad art. 275 – “UTILIZZO DI SOLVENTI”- in cui la formaldeide ha funzione di solvente a partire dal 1/1/2017 si applica in modo automatico il limite di 2 mg/Nm3 in caso di flusso di massa superiore a 10 g/h; il Gestore dà informazione del rispetto dei nuovi valori limite nell’ambito della trasmissione delle analisi periodiche all’Autorità Competente la quale potrà procedere all’aggiorna- mento dell’atto al primo momento utile (fermo re- stando il rispetto dei nuovi valori limite a partire dal 1 gennaio 2017).
  • Per attività autorizzate con art. 269 – ALTRI USI DI FORMALDEIDE – a partire dal 1/1/2020 il limite alle emissioni verrà ridotto a 5 mg/Nm3 per flussi di massa superiori a 10 g/h; entro la stessa data il Gestore presenta comunicazione di modifica non so- stanziale preventiva e l’Autorità Competen- te provvederà alla modifica del limite al primo aggior- namento utile dell’autorizzazione
  • Per attività autorizzate con art. 272 c.2 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA– non sarà più possibile avvalersi di tale autorizzazione da cui il Gestore, entro il 31/12/2017 deve presentare do- manda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art 269 (AUA)
  • Per attività autorizzate con art. 272 c.1 EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI – in caso di consumo maggiore di 10 kg/anno di formaldei- de o che le emissioni siano inferiori a 0,1 mg/Nm3 non sarà più possibile avvalersi di tale autorizzazione da cui il Gestore, entro il 31/12/2017 deve presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art 269 (AUA); per gli altri casi continua a valere la comunicazione già presentata.

Per informazioni e assistenza: UPI Servizi – gruppo Unione Artigiani – Numero verde 800/629512


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