Unione Artigiani e l’Agenzia Unipol Assicor SNC di Cornaredo hanno sottoscritto una convenzione che consente a tutte le imprese associate e in regola con la tessera 2025 di stipulare le polizze catastrofali con uno sconto del 10%.
PER INFORMAZIONI, ASSISTENZA PERSONALIZZATA E APPUNTAMENTO
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- Agenzia Unipol Assicor SNC
- Via Varese 33, Cornaredo MI
- 02 93569101
- Ref. Alberto Petrelli
- alberto.petrelli@assicorsnc.it
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TUTTE LE INFO DA SAPERE
Il termine per la stipula della polizza catastrofale è stato fissato come confermato da L. 27.5.2025, n.78, su G.U. n.124 del 30.5.2025.
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- al 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese
CHE COSA SI INTENDE PER MICRO E PICCOLA IMPRESA
Micro imprese: fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e numero di dipendenti minore di 10
Piccole imprese: fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e numero di dipendenti minore di 50)
Ricordiamo che l’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica:
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- a tutte le imprese sia con sede legale in Italia
- imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
- riguarda tutti i beni iscritti nello Stato Patrimoniale
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QUI le risposte ad altre FAQ, a cura del Ministero del Made in Italy.
PER CHI È OBBLIGATORIA
Per tutte le imprese che hanno iscritti a bilancio terreni, fabbricati, impianti, macchinari, e attrezzature industriali e commerciali
L’obbligo in questione riguarda il Fabbricato, Terreni e i Macchinari, impianti e Attrezzature. Siano questi di proprietà che in affitto.
Terreno: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, riferiti all’Ubicazione. È escluso quanto compreso nella definizione di Fabbricato.
Attenzione! I beni in magazzino, mobili, arredi, automezzi non sono coperti da questa polizza: ti suggeriamo di valutare un preventivo apposito.
QUALI SONO GLI EVENTI CALAMITOSI E CATASTROFALI
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- Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, incluse le conseguenze delle cosiddette “bombe d’acqua”
- Sisma
- Frane
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Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
La polizza assicurativa non copre:
a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche
Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento catastrofale;
Nel caso in cui l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi che sono impiegati nella propria attività di impresa e non già coperti da analoga polizza (provvedendo a comunicare tale stipula al proprietario), l’indennizzo spettante in caso di evento catastrofale sarà corrisposto al proprietario del bene che dovrà utilizzarlo esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o per il ripristino della loro funzionalità, pena il diritto dell’imprenditore contraente di pretendere una indennità a titolo di “lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività” a causa dell’eventi catastrofale nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario.
COME È DETERMINATO IL PREMIO
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- Misura proporzionale al rischio
- Ubicazione del rischio sul territorio
- Vulnerabilità beni assicurati
- Tenuto conto di tutti i dati scientifici in possesso (serie storiche, mappe di pericolosità o rischiosità del territorio, modelli predittivi…)
- Misure adottate dalle imprese per la prevenzione dei rischi e la protezione dei beni
- Premio è aggiornato periodicamente
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A QUANTO AMMONTA IL RISARCIMENTO
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- Per polizze fino a 30 mln di somma assicurata
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Le parti possono prevedere fino al 15% di scoperto a carico dell’assicurato
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- Oltre i 30 mln di somma assicurata
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Lo percentuale di scoperto è lasciata alla negoziazione delle parti
MASSIMALI O LIMITI DI INDENNIZZO
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- Fino a un milione di euro di somma assicurata, limite di indennizzo pari a un milione di euro
- Da 1 mln a 30 mln, indennizzo non inferiore al 70%
- Oltre i 30 mln, libera negoziazione delle parti
- Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto fino a concorrenza del massimale pattuito in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
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CHE COSA ACCADE SE NON STIPULO LA POLIZZA
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- Alle imprese inadempienti, potrebbero esser negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario basate su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Vedi a questo proposito l’elenco delle risorse stanziate con i bandi MIMIT inaccessibili alle imprese inadempienti.
- le imprese non assicurate devono sostenere interamente i costi di ripristino a seguito di un sinistro catastrofale che possono essere di importi molto elevati e mettere a rischio la sopravvivenza dell’impresa.










