Con l’Ordinanza 5/2026 il Comune di Milano ha disposto per le aree e gli orari più sotto riportati:
- il divieto totale di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie di vetro e contenitori di vetro di qualsiasi tipologia;
- il divieto di vendere o distribuire anche gratuitamente o a scopo promozione bevande in bottiglie e contenitore di vetro. Il divieto è rivolto a tutti gli esercizi di vendita in sede fissa o ambulante, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private
- è consentita, nel periodo e nell’arco orario considerati, agli esercizi di vendita, pubblici esercizi e artigiani, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica; tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;
Dalle ore dalle ore 16.00 alle ore 20.00 di giovedì 5 febbraio 2026 in piazza del Duomo, nel perimetro compreso tra:
piazza del Duomo angolo via Mazzini, piazza del Duomo angolo via Mengoni, piazza del Duomo angolo via San Raffaele, via Cardinale Carlo Maria Martini angolo via Palazzo Reale, via Palazzo Reale angolo via Pecorari, Galleria Vittorio Emanuele II, via S. Pellico angolo via Cattaneo, via Marconi angolo via Dogana, via Mercanti angolo via Mengoni, via Orefici angolo piazza del Duomo, via Torino angolo piazza del Duomo, via U. Foscolo angolo piazza del Duomo e nel raggio di 200 metri dal perimetro stesso
Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di venerdì 6 febbraio 2026 in Corso Sempione, piazza Sempione e nel perimetro compreso tra:
le vie Mario Pagano, Antonio Canova, Francesco Melzi D’Eril, Via Agostino Bertani e nel raggio di 200 metri dalle vie sopracitate
SANZIONI A PARTIRE DA 500 €
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno può essere disposta l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di 15 giorni.










