Il MIMIT – il Ministero dell’Industria e del Made in Italy – ha pubblicato della FAQ sull’applicazione dell’articolo 16 della legge n. 34/2026, il provvedimento che impedisce l’utilizzo e la presentazione al pubblico di prodotti o servizi con caratteristiche artigianali da parte di imprese o soggetti non iscritti all’Albo delle imprese artigiane.
il divieto di utilizzare le denominazioni “artigianato” e “artigianale” – tra l’altro – si estende ai soggetti che non operano in forma d’impresa, come i titolari di partita IVA non iscritti all’Albo delle imprese artigiane e gli hobbisti che vendono occasionalmente beni o servizi.
Ne riportiamo alcuni estratti, rimandandovi alla lettura completa delle FAQ.
Le imprese non artigiane possono vendere prodotti realmente artigianali?
Sì, purché sia chiaramente indicata la provenienza dei prodotti e non si generi alcuna confusione sull’identità dell’impresa che li commercializza, ovvero il consumatore non può essere ingannato ingenerando il falso convincimento che l’azienda sia iscritta all’Albo degli artigiani.
Resta inoltre consentito utilizzare espressioni che descrivono caratteristiche qualitative o modalità produttive del bene, quali “fatto a mano”, “tradizionale”, “di qualità”, “su misura”, “sartoriale”, “realizzato con manualità” o analoghe formulazioni, a condizione che tali indicazioni non risultino ingannevoli.
Cosa possono comunicare le imprese non artigiane che impiegano componenti o semilavorati forniti da imprese artigiane?
Possono valorizzarne l’origine artigianale, evitando però di estendere tale qualificazione all’intero prodotto quando non ne ricorrano i presupposti.
La disciplina trova applicazione sul territorio nazionale. Per i prodotti destinati ai mercati esteri?
Si ritiene possibile utilizzare riferimenti all’artigianalità, comprese espressioni in lingua inglese come craftsmanship o artisanal process, purché il messaggio non sia ingannevole e siano rispettate le normative vigenti nei Paesi di destinazione.
Cosa accade per alcuni prodotti alimentari artigianali già riconosciuti?
Restano in vigore le disposizioni relative a specifiche categorie di prodotti, come la birra artigianale, così come quelle riguardanti i prodotti tutelati da Indicazioni Geografiche Protette (IGP), comprese le nuove IGP per i prodotti artigianali e industriali non agroalimentari.
Manifestazioni, eventi e fiere possono qualificarsi come “artigiane”?
Soltanto se i prodotti presentati come tali provengono effettivamente da imprese artigiane e tale provenienza sia dimostrabile.
È possibile commercializzare le scorte di magazzino e delle etichette già immesse in commercio prima dell’entrata in vigore della legge?
Sì, senza incorrere nelle nuove sanzioni previste dalla disciplina.
Imprenditori e imprese non iscritte all’albo artigiani possono promuovere come artigianali prodotti o servizi da loro realizzati con un metodo di produzione manuale o un processo produttivo di qualità o tradizionale?
No, in quanto la norma richiede espressamente che il soggetto produttore o prestatore di servizi sia iscritto all’albo delle imprese artigiane. E’ possibile, invece, per il produttore promuovere commercializzare il proprio prodotto utilizzando termini diversi, quali, ad esempio: “fatto a mano”, “tradizionale”, “dipinto a mano”, “di qualità”, “fatto ad arte” “autentico della tradizione italiana”, “di produzione propria”, “realizzato con manualità”, “realizzato con strumenti tradizionali”, “sartoriale”, “su misura” o simili, purché ovviamente non si tratti di pubblicità ingannevole nel senso indicato al n.2; del pari per quanto concerne gli elementi del prodotto o un ingrediente, l’eventuale riferimento all’artigianalità appare lecito (es. nel caso dei distillati le erbe selezionate in maniera artigianale) se il singolo ingrediente è prodotto da una impresa artigiana.
Esemplificando, quindi, un bar o una grande distribuzione, con annesso laboratorio di produzione, non essendo iscritto all’Albo, non può vendere il proprio gelato come artigianale, ma potrà definirlo come “di qualità, “di produzione propria” mentre un bar che vende gelati prodotti da imprese artigiane potrà definirlo “artigianale”; ad una impresa industriale produttrice di pasta confezionata secca sarà preclusa l’affermazione sul packaging in ordine all’artigianalità delle lavorazioni seguite, ma potrà definirle ad esempio come “di qualità” o con altra delle locuzioni sopra menzionate ai fini esemplificativi, se una fase del processo produttivo è stata svolta a mano o secondo determinati standard di qualità o tradizionali, mentre un pastificio artigiano iscritto all’Albo potrà liberamente affermare di realizzare pasta con metodo artigianale











