I REQUISITI DI UN APPALTO E DI UN DISTACCO REGOLARE
Occorre innanzitutto comprendere se i contratti di appalto o di distacco del personale sono legittimi o mascherano in realtà una irregolare somministrazione di manodopera.
Il punto centrale che viene immediatamente messo sotto la lente dagli Ispettori del Lavoro è verificare se l’appaltatore ha una propria organizzazione dei mezzi e delle risorse con un proprio rischio di impresa. Se questi requisiti di legittimità sono assenti e quindi il committente in realtà organizza e coordina i lavoratori come se fossero i propri dipendenti senza assumerli, si è di fronte ad una somministrazione irregolare di manodopera. In base all’art. 29 e 30 DL 19/2024, questa è una fattispecie di carattere penale che colpisce sia il somministratore (pseudo appaltatore) che l’utilizzatore (pseudo appaltante).
Con la Nota n. 1091/2024 del 18 giugno 2024, l’INL chiarisce tutte le novità.
Dal 2 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto), in caso di esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione (appalto e distacco senza requisiti di legittimità), è prevista sia per utilizzatore che per il somministratore la pena dell’arresto o l’ammenda di pesante entità per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (come previsto dalla Legge n. 145/2018).
Inoltre, viene applicata la prescrizione obbligatoria: le parti cioè devono sanare le irregolarità. Una volta attuate le prescrizioni, le parti possono estinguere il reato pagando la somma dovuta. Se vi è sfruttamento dei minori, è previsto un incremento della pena prevista è dell’arresto e delle ammende.
Gli importi sono aumentati se nei tre anni precedenti il datore di lavoro ha ricevuto sanzioni penali per gli stessi illeciti.
GLI EFFETTI PENALI TRIBUTARI
Secondo un consolidato orientamento della Cassazione, l’appalto simulato con una somministrazione illecita di manodopera avrebbe pesanti conseguenze anche dal punto di vista tributario.
Giuridicamente, potrebbe configurarsi un doppio illecito penale di natura delittuosa con le accuse di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti a carico dell’utilizzatore (art. 2 D. Lgs 74/2000) o di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs 74/2000) che prevedono la reclusione.
COME GESTIRE UN DISTACCO LECITO SENZA SBAGLIARE
I requisiti di legittimità di un distacco sono indicati dall’art. 30 D.Lgs 276/2003:
- il datore di lavoro (distaccante) assegna temporaneamente uno o più dei propri dipendenti (distaccati) ad un altro datore di lavoro (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività al fine di soddisfare un proprio interesse del distaccante che non deve essere solo economico/lucrativo.
- la normativa non regolamenta la durata minima o massima: semplicemente chiarisce che il distacco è temporaneo e non definitivo purché sempre funzionale alla persistenza dell’interessa del distaccante
- l’esecuzione di una determinata attività lavorativa significa che i lavoratori distaccati devono essere adibiti ad attività specifiche e funzionali, predeterminate, al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante.
- il distacco non può essere quindi una messa a disposizione di personale in maniera generica
- per i lavoratori del settore edile sono necessari il consenso del lavoratori e la denuncia alla Cassa Edile
- è necessario un formale contratto di distacco, comunicato al Centro per l’Impiego, che chiarisca mansioni, ragioni e interessi del distacco stesso
Per evitare ogni errore e prevenire ogni rischio penale e tributario rivolgersi all’Ufficio Sindacale di Unione Artigiani.