Unione Artigiani e l’Agenzia Unipol Assicor SNC di Cornaredo hanno sottoscritto una convenzione che consente a tutte le imprese associate e in regola con la tessera 2025 di stipulare le polizze catastrofali con uno sconto del 10%.
PER INFORMAZIONI, ASSISTENZA PERSONALIZZATA E APPUNTAMENTO
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- Agenzia Unipol Assicor SNC
- Via Varese 33, Cornaredo MI
- 02 93569101
- Ref. Alberto Petrelli
- alberto.petrelli@assicorsnc.it
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TUTTE LE INFO DA SAPEREÂ
Gli artigiani e il mondo delle imprese dovranno rispettare il termine del 31 marzo 2025 per adempiere all’obbligo di stipula di polizze contro i rischi catastrofali e le calamità naturali. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 2025 il D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 il decreto recante le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali. Si completa così il quadro normativo dell’obbligo di copertura assicurativa per gli immobili delle imprese previsto dalla legge 213/2023.
Ricordiamo che l’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica:
- a tutte le imprese sia con sede legale in Italia
- imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
- riguarda tutti i beni iscritti nello Stato Patrimoniale
PER CHI È OBBLIGATORIA
Per tutte le imprese che hanno iscritti a bilancio terreni, fabbricati, impianti, macchinari, e attrezzature industriali e commerciali
L’obbligo in questione riguarda il Fabbricato, Terreni e i  Macchinari, impianti e Attrezzature. Siano questi di proprietà che in affitto.
Terreno: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, riferiti all’Ubicazione. È escluso quanto compreso nella definizione di Fabbricato.
Attenzione! I beni in magazzino, mobili, arredi, automezzi non sono coperti da questa polizza: ti suggeriamo di valutare un preventivo apposito.
QUALI SONO GLI EVENTI CALAMITOSI E CATASTROFALI
- Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, incluse le conseguenze delle cosiddette “bombe d’acqua”
- Sisma
- Frane
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
La polizza assicurativa non copre:
a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche
COME È DETERMINATO IL PREMIO
- Misura proporzionale al rischio
- Ubicazione del rischio sul territorio
- Vulnerabilità beni assicurati
- Tenuto conto di tutti i dati scientifici in possesso (serie storiche, mappe di pericolosità o rischiosità del territorio, modelli predittivi…)
- Misure adottate dalle imprese per la prevenzione dei rischi e la protezione dei beni
- Premio è aggiornato periodicamente
A QUANTO AMMONTA IL RISARCIMENTO
- Per polizze fino a 30 mln di somma assicurata
Le parti possono prevedere fino al 15% di scoperto a carico dell’assicurato
- Oltre i 30 mln di somma assicurata
Lo percentuale di scoperto è lasciata alla negoziazione delle parti
MASSIMALI O LIMITI DI INDENNIZZO
- Fino a un milione di euro di somma assicurata, limite di indennizzo pari a un milione di euro
- Da 1 mln a 30 mln, indennizzo non inferiore al 70%
- Oltre i 30 mln, libera negoziazione delle parti
- Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto fino a concorrenza del massimale pattuito in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
CHE COSA ACCADE SE NON STIPULO LA POLIZZA
- Alle imprese inadempienti, potrebbero esser negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario basate su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
- le imprese non assicurate devono sostenere interamente i costi di ripristino a seguito di un sinistro catastrofale che possono essere di importi molto elevati e mettere a rischio la sopravvivenza dell’impresa.