Unione Artigiani e l’Agenzia Unipol Assicor SNC di Cornaredo hanno sottoscritto una convenzione che consente a tutte le imprese associate e in regola con la tessera 2025 di stipulare le polizze catastrofali con uno sconto del 10%.

 

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TUTTE LE INFO DA SAPERE 

Gli artigiani e il mondo delle imprese dovranno rispettare il termine del 31 marzo 2025 per adempiere all’obbligo di stipula di polizze contro i rischi catastrofali e le calamità naturali. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 2025 il D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 il decreto recante le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali. Si completa così il quadro normativo dell’obbligo di copertura assicurativa per gli immobili delle imprese previsto dalla legge 213/2023.

Ricordiamo che l’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica:

  • a tutte le imprese sia con sede legale in Italia
  • imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
  • riguarda tutti i beni iscritti nello Stato Patrimoniale

 

PER CHI È OBBLIGATORIA

Per tutte le imprese che hanno iscritti a bilancio terreni, fabbricati, impianti, macchinari, e attrezzature industriali e commerciali

L’obbligo in questione riguarda il Fabbricato, Terreni e i  Macchinari, impianti e Attrezzature. Siano questi di proprietà che in affitto.

Fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, incluse tutte le pertinenze quali: cancelli, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono compresi impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti od installazioni di pertinenza dei Fabbricati; affreschi e statue non aventi valore artistico; e se facenti parte della proprietà del Fabbricato sono compresi parquet, tappezzerie e moquette. È escluso quanto indicato sotto la definizione di Macchinari, impianti e Attrezzature.
Per Macchinari, impianti e Attrezzature si intende : le macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti ‒ impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio, di traino e di trasporto non scritti al P.R.A., serbatoi e sili non in cemento armato o muratura. Il tutto ovunque nell’ambito dei locali assicurati, all’aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto. Sono comprese migliorie edili e/o impiantistiche eseguite dal conduttore non proprietario del Fabbricato. Sono compresi l’Impianto fotovoltaico, l’Impianto solare termico e ogni altro impianto non rientrante nella definizione di Fabbricato.

Terreno: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, riferiti all’Ubicazione. È escluso quanto compreso nella definizione di Fabbricato.

Attenzione! I beni in magazzino, mobili, arredi, automezzi non sono coperti da questa polizza: ti suggeriamo di valutare un preventivo apposito.

 

QUALI SONO GLI EVENTI CALAMITOSI E CATASTROFALI

  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, incluse le conseguenze delle cosiddette “bombe d’acqua”
  • Sisma
  • Frane

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza assicurativa non copre:

a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;

b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;

c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche

 

COME È DETERMINATO IL PREMIO

  • Misura proporzionale al rischio
  • Ubicazione del rischio sul territorio
  • Vulnerabilità beni assicurati
  • Tenuto conto di tutti i dati scientifici in possesso (serie storiche, mappe di pericolosità o rischiosità del territorio, modelli predittivi…)
  • Misure adottate dalle imprese per la prevenzione dei rischi e la protezione dei beni
  • Premio è aggiornato periodicamente

 

A QUANTO AMMONTA IL RISARCIMENTO

  • Per polizze fino a 30 mln di somma assicurata

Le parti possono prevedere fino al 15% di scoperto a carico dell’assicurato

  • Oltre i 30 mln di somma assicurata

Lo percentuale di scoperto è lasciata alla negoziazione delle parti

 

MASSIMALI O LIMITI DI INDENNIZZO

  • Fino a un milione di euro di somma assicurata, limite di indennizzo pari a un milione di euro
  • Da 1 mln a 30 mln, indennizzo non inferiore al 70%
  • Oltre i 30 mln, libera negoziazione delle parti
  • Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto fino a concorrenza del massimale pattuito in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

 

CHE COSA ACCADE SE NON STIPULO LA POLIZZA

  • Alle imprese inadempienti, potrebbero esser negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario basate su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
  • le imprese non assicurate devono sostenere interamente i costi di ripristino a seguito di un sinistro catastrofale che possono essere di importi molto elevati e mettere a rischio la sopravvivenza dell’impresa.