L’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal “Decreto liquidità” fornendo anche risposta ai quesiti proposti dalle associazioni di categoria, come l’Unione Artigiani, operatori e stampa specializzata.

Tra le questioni interpretative più rilevanti: il trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole; la disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro; l’ambito soggettivo di applicazione e le condizioni di accesso al regime di sospensione dei versamenti tributari dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020; l’applicazione del metodo previsionale per il versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive; la gestione “a distanza” dell’attività di assistenza fiscale per la predisposizione del modello 730.

  • Disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro – Inizialmente introdotto col decreto cura-Italia, l’ambito oggettivo di applicazione di tale credito d’imposta ha subito un ampliamento grazie alle modifiche apportate col decreto liquidità. A tal riguardo, le Entrate chiariscono che tale agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.

 

  • Sospensione dei versamenti delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020 – Beneficiari: con riferimento all’ambito di applicazione della sospensione, le Entrate chiariscono che vi rientrano anche le imprese agricole, qualunque sia la loro natura giuridica ed il criterio utilizzato ai fini della determinazione del loro reddito imponibile. In particolare, viene precisato che possono fruire della sospensione dei versamenti anche le imprese agricole che calcolano il loro reddito su base catastale; in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, possono beneficiare della sospensione gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d’impresa), anche se svolgono attività commerciale non prevalente.
    Condizioni: per quanto riguarda la verifica delle condizioni per poter fruire della sospensione dei versamenti, la Circolare chiarisce che occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Ad esempio, per sospendere i versamenti di aprile, è necessario fare riferimento esclusivamente al fatturato o ai corrispettivi del mese di marzo 2020 e confrontarlo con quello dello stesso mese dell’anno precedente. La sospensione dei versamenti di aprile spetta anche se, nel mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti di una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla norma. Ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, la Circolare chiarisce che è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, sicché in caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto. Tale regola trova applicazione anche nei riguardi delle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
    Estensione ai ricavi e compensi: la Circolare evidenzia che, laddove una parte delle operazioni effettuate dall’impresa non sia rilevanti ai fini dell’IVA, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso anche ai ricavi e compensi, che, quindi, sarà necessario includere nella determinazione degli importi tra i quali operare il confronto richiesto dalla disposizione.

 

  • Metodo previsionale per il versamento degli acconti – La circolare chiarisce che possono beneficiare della speciale disciplina fiscale introdotta per incentivare il calcolo degli acconti con metodo previsionale – in ragione della quale non è prevista l’irrogazione di sanzioni ed interessi ove la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata ed acconti versati non superi l’80 per cento – gli acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità.

 

  • Trattamento fiscale della cessione gratuita dei farmaci ad uso compassionevole – La Circolare chiarisce che le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole danno diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo sostenuto. La norma infatti mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso cosiddetto compassionevole. La Circolare, pertanto, chiarisce che le cessioni a titolo gratuito di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette.