Le aziende che ospitano i giovani per la “formazione scuola-lavoro” potranno operare con maggiore serenità.

Premesso che non dovranno mai adibire i ragazzi a lavorazioni e a macchinari pericolosi, ora la legge – dopo una prima sperimentazione – rende strutturale la copertura assicurativa riguarda gli alunni e gli studenti del sistema nazionale e regionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) di cui all’articolo 1, commi 784 e 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 sono ridenominati “formazione scuola-lavoro”.

La circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026 entra nei dettagli attuativi.

L’articolo 7 (Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro) dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ricomprende nella tutela assicurativa Inail non solo gli infortuni in itinere occorsi agli studenti durante il tragitto di andata e ritorno tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro7, ma anche quelli occorsi nel tragitto di andata e ritorno dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro.

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’Inail eroga le prestazioni economiche, sanitarie, sociosanitarie e integrative, previste dalla vigente normativa. Per gli alunni e gli studenti non è prevista l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori. Resta garantita l’erogazione delle prestazioni sanitarie durante il periodo dell’inabilità temporanea, anche dopo la guarigione clinica, se necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato.

Gli allievi degli istituti tecnici superiori (ITS) che svolgono corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili, nonché percorsi formativi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate presso le aziende, sono assicurati all’Inail mediante il pagamento a cura dell’ITS di un premio assicurativo ordinario di circa 10 euro anni.