Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato l’11 aprile la nuova Ordinanza regionale n.528 (clicca qui per scaricarla) che proroga fino al 3 maggio le misure restrittive introdotte dalle precedenti Ordinanze regionali.

 

Attività consentite da Regione Lombardia:

  1. Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, libri fiori e piante è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I);
  2. La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, articoli per l’illuminazione, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, apparecchiature fotografiche e relativi accessori è vietata nei giorni festivi e prefestivi;

  3. possono rimanere in funzione i distributori automatici dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ovunque collocati così come quelli presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale.
  4. i mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; la sorveglianza pubblica o, eventualmente privata, che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
  5. le attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice 81.3) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.
  6. è consentita la vendita online (o non in presenza) e la consegna a domicilio di tutte le categorie merceologiche;
  7. Attività di somministrazione di alimenti e bevande, restano consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

 

In Lombardia, non riapriranno le librerie, come invece disposto dal governo.

Per tutte le altre categoria fa fede il DPCM del 10 aprile 2020 (clicca qui)..

Si ricorda che in Regione Lombardia vige:

  • l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe;
  • l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani;
  • la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio
  • l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani

 

Si ricorda che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore (DPCM) prevedono inoltre:

  • il divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute (Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 marzo);
  • la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo (DPCM del 1 aprile).

In caso di mancato rispetto delle indicazioni previste verranno applicate sanzioni ai sensi dell’art 4 del decreto-legge n. 19/2020.

Per informazioni: 02/8375941