Il Governo ha adottato un nuovo DPCM che proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio prossimo.
Il provvedimento anzitutto riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.
Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM consente la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:
- Attività indicate nell’Allegato 3, individuate sulla base del Codice ATECO, di seguito il dettaglio.
- Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite. Ai fini della prosecuzione, il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva. Qui facsimile comunicazione e qui indirizzi pec prefetture. È fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione.
- Attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
- Attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica. In questo caso, il nuovo DPCM introduce una semplificazione, consentendone la prosecuzione previa comunicazione al Prefetto e non già previa autorizzazione come previsto dal precedente del 22 marzo 2020. Di conseguenza, a seguito della comunicazione, l’attività può legittimamente proseguire senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura, fermo in ogni caso il potere di sospensione. Viene altresì specificato che possono continuare a svolgere l’attività, in quanto funzionali, con comunicazione al Prefetto, anche le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera.
- Servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.
Il nuovo DPCM chiarisce alcune criticità applicative emerse nel corso delle ultime settimane, ad esempio, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito:
- l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
- la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.
Sicurezza
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. Qui il dettaglio del protocollo condiviso di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro.
Codici ATECO
Di seguito il dettaglio delle attività che potranno riaprire con l’indicazione dei codici ATECO.
Per cui vi invitiamo:
- a controllare se la vostra attività rientra nell’elenco di quelle che possono rimanere aperte sulla base del nuovo allegato del DPCM 10 aprile 2020 (scaricabile e stampabile).;
- a verificare che il proseguimento sia ammesso dall’ordinanza di Regione Lombardia dell’11 aprile 2020.
Informazioni:
- numero verde 800-960409
- indirizzo e-mail dedicato emergenza.virus@unioneservizi.it