Cassa integrazione anticipata dalle banche – convenzione ABI e Associazioni di categoria

Firmato l'accordo tra banche Governo e sindacati per l'anticipo degli importi di cassa integrazione per il COVID 19 direttamente sui conti dei lavoratori, senza costi

È stata sottoscritta il 30 marzo una  convenzione  tra Governo, ABI  e sindacati – tra cui CLAAI – Unione Artigiani – che consentirà l’anticipo della cassa integrazione da parte delle banche ai lavoratori sospesi a causa dell’emergenza coronavirus, senza attendere le procedure amministrative tra datori di lavoro e INPS.

L’accordo  regolamenta le modalità con cui le banche potranno riconoscere  l’anticipo ai beneficiari degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020.

Qui il comunicato stampa di ABI.

 

MISURA DELL’ANTICIPAZIONE

L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. 

DESTINATARI

L’anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito. Si tratta, ricordiamo, di:
  • cassa integrazione ordinaria , che puo sostituire anche trattamenti già in corso, con una nuova causale COVID 19 nazionale,
  • assegni ordinari del Fondo di integrazione salariale,
  • cassa integrazione in deroga per tutte le PMI e attività escluse  dalla Cassa ordinaria, senza limitazioni nel numero di   dipendenti.

 

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine di fruire della Convenzione, i/le lavoratori/trici dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.

Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza COVID-19.

In caso di mancato accoglimento della domanda, ovvero allo scadere dei 7 mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito al lavoratore che dovrà provvedere ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Nei casi di anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Banca, quest’ultima, in caso di inadempimento del lavoratore, comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato. In tal caso, a fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla presente Convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente, evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

In caso di inadempimento del lavoratore, sussiste responsabilità solidale del datore di lavoro unicamente in caso di omesse o errate sue comunicazioni alla Banca ai sensi della Convenzione sottoscritta o a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per propria responsabilità. In tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro che provvederà entro trenta giorni.

 

Documentazione utile

Fanno parte integrante della Convenzione, i seguenti allegati:
Allegato A) CIGO ex Covid-19 30 marzo def

Allegato B) CIGD ex Covid-19 30 marzo def

Allegato C) ALTRE CAUSALI

CONVENZIONE IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO

 

Cosa può fare Unione Artigiani

1) La Cooperativa Artigiana di Garanzia può assistere i lavoratori nella preparazione di tutti i documenti da presentare alla banca convenzionata per l’anticipazione della cassa.

Il riferimento è : Confidi Unione Artigiani e-mail CoopartMilano@unioneartigiani.it Tel. 02/8375941

 

2) Il nostro Ufficio Sindacale può fornire assistenza alle imprese ed i lavoratori per tutte le informazioni o le pratiche relative alla cassa integrazione . Il riferimento è Ufficio Sindacale  e-mail ufficio.sindacale@unioneartigiani.it Tel. 02/8375941

 

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