Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività risentono dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
Le indennità Covid-19 previste per il mese di marzo 2020 sono le seguenti:
- Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) gestita dall’INPS. In questa categoria rientrano anche artigiani o commercianti;
- Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Indennità lavoratori agricoli;
- Indennità lavoratori dello spettacolo.
Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non sono soggette ad imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Di seguito il dettaglio per le prime due categorie di indennità
1.Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
2.Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO)
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
FAQ MEF PER AGO
Per cui sono inclusi i soci di SAS, che ne possono fare richiesta, ma limitatamente ai SOLO I SOCI ACCOMANDATARI iscritti all’INPS, in quanto gli accomandanti, essendo soci finanziari non sono iscritti all’INPS. Anche per i soci SRL vale la medesima regola, possono farne richiesta solo i soci di srl già iscritti all’INPS.
2) Gli agenti di commercio che oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco, hanno diritto all’indennità di 600 euro? Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell’articolo 28.
Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell’articolo 28.
3) Familiari coadiuvanti sono inclusi? Beneficiano anche della misura di sostegno i familiari coadiuvanti e coadiutori artigiani (art. 2 della L. n. 463/59), commercianti (artt. 1 e 2 della L. n. 613/66) e la-voratori agricoli (art. 1 della L. n. 1047/57) iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
Per maggiori dettagli visitare il sito INPS e il sito del MEF.
COME FARE DOMANDA
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps da questa pagina.
Le domande saranno rese disponibili a partire dal 1° di aprile.
Informazioni: numero verde 800-960409