L’Ispettorato Nazionale del lavoro, con la nota n, 5484/2026 indica gli aspetti che gli ispettori dovranno considerare prioritari per l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione con particolare attenzione ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica e dei lavori stradali, dei rider.

Nel corso dell’attività di vigilanza – secondo la nota – dovrà essere verificata:

  • Valutazione del Rischio (DVR): verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione
  • Organizzazione del Lavoro: accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all’alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00)
  • Pause e Rotazione: verificare l’effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose
  • Idratazione e DPI: controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti
  • Formazione e Informazione: Accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso
  • Sorveglianza Sanitaria Mirata: accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo
  • Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST): verificare la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi.

 

Pertanto, dovrà essere verificata l’effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali

  • la rimodulazione degli orari di lavoro
  • l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose
  • la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause
  • la disponibilità di acqua potabile
  • l’informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti

 

Il Datore di Lavoro – ricorda la Nota – nell’ambito degli obblighi di cui al d.lgs. n. 81/2008, deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l’attività di vigilanza.