Con riferimento espresso ai lavoratori già assunti prima del 1° luglio 2026 in un’impresa fino a 49 addetti (come nel caso di quelle artigiane), la legge di Bilancio 199/2025) ha stabilito che:

  • in assenza di una diversa scelta futura ed espressa del singolo dipendente, l’intero TFR / trattamento di fine rapporto del singolo dipendente – sia esso maturato (quello calcolato fino ad oggi) ovvero maturando (quello che sarà calcolato da qui in avanti) – continuerà a rimanere accantonato in aziendo
  • questo sia in caso di dichiarazione espressa attraverso il modulo (mod. “TFR2”) consegnata all’atto dell’iniziale assunzione,
  • sia anche nel caso abbia optato per il cosiddetto “silenzio-assenso”
  • il tutto varrà anche successivamente al 1° luglio 2026, data di efficacia delle modifiche introdotte dalla L. 199/2025.

 

CHE SUCCEDE SE IL SINGOLO LAVORATORE DECIDESSE DI ADERIRE AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE?

Il lavoratore dovrà manifestare la decisione in maniera espressa, attraverso la compilazione, la sottoscrizione e la consegna al datore di lavoro della documentazione allo stesso rilasciata dal Fondo cui avesse deciso di aderire.

L’automatismo del mantenimento del TFR / trattamento di fine rapporto in azienda non varrà, ovviamente, per quei lavoratori che già in passato avevano optato per l’adesione ad un Fondo di previdenza complementare / integrativa dagli stessi individuato e senza necessità di nuova od ulteriore comunicazione.