È ora disponibile sul portale INAIL il nuovo certificato medico per gli infortuni sul lavoro. 

Alcuni dati sono stati eliminati o razionalizzati mentre sarà necessario indicare almeno un recapito del lavoratore infortunato.

Attenzione! Restano distinti gli obblighi del datore di lavoro sulla denuncia di infortunio INAIL.

La novità principale è che l’ultima prognosi comunicata all’INAIL diventa il riferimento per la data di rientro. Se non vengono trasmessi ulteriori certificati continuativi, la ripresa del lavoro può avvenire dal giorno successivo alla scadenza indicata nell’ultimo certificato medico acquisito dall’Istituto. Questa novità riguarda sia medici e strutture sanitarie, le aziende che usano sistemi integrati con la piattaforma INAIL oltre che i lavoratori stessi.

 

CHE SUCCEDE COL CERTIFICATO DEFINITIVO?

Il lavoratore può richiederlo ma non è più un adempimento aggiuntivo e obbligato e comunque l’assenza del certicato definitivo non blocca il rientro ordinario se l’azienda ha già ricevuto l’ultmo certificato dell’Inail con la fine della prognosi.

SE IL LAVORATORE VUOLE, PUÒ RIENTRARE ANTICIPATAMENTE? SI’ MA SOLO CON UNA NUOVA CERTIFICAZIONE 

 In caso di rientro anticipato dopo infortunio, serve un nuovo certificato medico che modifichi la durata dell’inabilità già comunicata.

La nuova certificazione può essere rilasciata da qualsiasi medico e deve anticipare formalmente il termine della prognosi precedente. Senza questa rettifica, il periodo di inabilità resta quello risultante dall’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL.

E PER LA MALATTIA PROFESSIONALE?

Il rientro ordinario segue la scadenza indicata nell’ultima certificazione acquisita dall’Istituto, salvo ulteriori certificati o accertamenti medico-legali.

Per il rientro anticipato da malattia professionale serve invece un nuovo certificato medico, con aggiornamento della prognosi già comunicata.