Sportello digitale aperto dal 21 gennaio 2026 per la rottamazione quinquies, prevista dalla legge di bilancio per il 2026, che consentirà ai contribuenti e imprese di sanare, anche a rate, debiti con fisco ed enti previdenziali, versando esclusivamente il capitale, con stralcio integrale di sanzioni e interessi di mora.

Chiedi il supporto del tuo contabile di riferimento.

 

CHI PUO ACCEDERE?

Contribuenti con carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi a:

  • imposte a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrata sulle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Irap e dell’Iva
  • contributi previdenziali con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento
  • alcune tipologie di sanzioni come quelle irrogate dalle Prefetture per violazioni del Codice della Strada
  • prime tre rottamazioni o del saldo/stralcio decadute per mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle scadenze previste
  • rottamazione quater o riammissione alla rottamazione quater per i quali si sono persi i benefici per il mancato pagamento completo delle rate scadute  fino al 30 settembre 2025

I debiti devono riferirsi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Vuoi sapere esattamente quali cartelle puoi rottamare? Chiedilo all’Agenzia Entrate / Riscossione con questo form. 

L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti che hanno presentato le dichiarazioni fiscali; restano quindi esclusi i contribuenti che non le hanno presentate. 

 

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

L’adesione richiede la presentazione di una istanza telematica che si può presentare a partire dal 21 gennaio 2026 fino al 30 aprile 2026 a questa pagina dell’Agenzia delle Entrate / Riscossione. 

Nella domanda il contribuente deve:

  • indicare il numero di rate prescelto, entro il limite massimo previsto dalla norma
  • dichiarare l’eventuale pendenza di contenziosi sui carichi inclusi
  • impegnarsi formalmente alla rinuncia ai giudizi in corso.

 

PERCHE È IMPORTANTE ADEDIRE 

A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti come anticipato nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

LA SCADENZA DELLE RATE

È possibile pagare anche in un’unica soluzione entro il 31 luglio oppure in numero massimo di 54 rate bimestrali.

2026 – tre rate con scadenza 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre;
dal 2027 al 2034 – sei rate annue, con scadenze nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre;
2035 – tre rate finali concentrate tra gennaio e maggio.

Sulle rate successive alla prima si applica un interesse agevolato del 3%, decorrente dal 1° agosto 2026.

Ogni versamento non può essere inferiore a 100 euro.

Il mancato o l’insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza automatica dai benefici della definizione agevolata.