Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2025, che stabilisce i criteri per la determinazione dei flussi di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, nonché di lavoro autonomo.

Per l’anno 2026 sono complessivamente previsti 164.850 ingressi di cittadini stranieri, così suddivisi:

  • 76.200 per lavoro subordinato
  • 650 per lavoro autonomo
  • 88.000 per lavoro stagionale

 

Fase di precompilazione

 

L’invio delle domande sul portale ALI

  • Le istanze dovranno essere presentate attraverso il Portale ALI del Ministero dell’Interno, secondo il seguente calendario:
  • Dal 12 gennaio 2026, ore 9.00: lavoratori stagionali del settore agricolo
  • Dal 9 febbraio 2026, ore 9.00: lavoratori stagionali del settore turistico
  • Dal 16 febbraio 2026, ore 9.00: lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Paesi con accordi di cooperazione migratoria con l’Italia
  • Dal 18 febbraio 2026, ore 9.00: altri lavoratori subordinati non stagionali, con particolare riferimento al settore dell’assistenza familiare

Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, salvo esaurimento delle quote disponibili.

Sono state accelerate e definite tempistiche più brevi per la definizione della pratica, come meglio spiegato nella circolare attuativa n. 8047 

In particolare:

  • entro 10 giorni dai vari click day previsti il ministero suddivide le quote per provincia e per lavoro stagionale e non stagionale
  • entro 50 giorni da questa prima definizione, a seguito di ulteriori verifiche il ministro potrà redistribuire le quote provinciali
  • entro 20 giorni dalla definizione delle quote provinciali per gli stagionale ed entro 60 giorni per quelli non stagionali, lo Sportello Unico dell’Immigrazione rilascia il nulla osta che viene trasmesso contestualmente al datore di lavoro e alle rappresentanze diplomatiche italiana dei Paesi di origine dei lavoratori per il rilascio del visto d’ingresso
  • entro 7 giorni il datore di lavoro deve confermare la domanda di nulla osta (la mancata conferma annulla tutta la procedura), la decisione viene poi trasmessa alle rappresentanze diplomatiche
  • Il lavoratore può quindi venire in Italia ed entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale.
  • Si precisa che il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell’invio della correlata richiesta di permesso di soggiorno; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti.

Per ulteriori informazione rivolgersi al proprio referente paghe.