“Si è sempre fatto così.”
È una delle frasi che più frequentemente si sentono durante un sopralluogo in azienda. Spesso viene pronunciata per giustificare un’abitudine consolidata: un accesso in un’area pericolosa, una protezione rimossa da una macchina, una procedura semplificata o una scorciatoia operativa.
Ma proprio questa frase può trasformarsi in un elemento decisivo per accertare la responsabilità del datore di lavoro.
Lo ricorda la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 22780 del 19 giugno 2026 ha ribadito un principio destinato a fare giurisprudenza: la sicurezza non si valuta sulla base di ciò che è scritto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ma di ciò che accade realmente in azienda.
IL CASO
La vicenda trae origine da un tragico infortunio mortale avvenuto all’interno di una vasca di fermentazione delle vinacce.
Il lavoratore era entrato nella vasca per distribuire manualmente il materiale ed è stato sopraffatto dall’elevata concentrazione di anidride carbonica (CO₂), morendo per asfissia.
Nel corso del processo è emerso un elemento decisivo: quell’ingresso non era un’iniziativa occasionale, ma una modalità operativa consolidata da oltre vent’anni.
Gli operatori entravano abitualmente nella vasca per svolgere quella lavorazione e tale prassi era conosciuta dai responsabili aziendali.
Eppure, il Documento di Valutazione dei Rischi prevedeva il divieto di accesso.
IL DVR DEVE DESCRIVERE UN’AZIENDA REALE
La Corte richiama uno dei principi cardine del D.lgs. 81/2008: il datore di lavoro deve individuare e valutare tutti i rischi concretamente presenti nell’organizzazione aziendale, prendendo in considerazione le modalità con cui il lavoro viene realmente svolto.
Nella motivazione della sentenza, i giudici parlano di una “palese divaricazione tra quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi e il concreto atteggiarsi delle lavorazioni”.
In altre parole, il DVR descriveva un’azienda nella quale nessuno entrava nella vasca, mentre la realtà era completamente diversa.
Ed è proprio questa distanza tra documento e organizzazione reale ad aver determinato la responsabilità dei soggetti della sicurezza.
VIETARE UN COMPORTAMENTO NON BASTA
Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda un equivoco ancora molto diffuso.
Molti imprenditori ritengono che sia sufficiente inserire nel DVR un divieto o una procedura per considerare gestito il rischio.
DALLA CASSAZIONE UN MESSAGGIO PRECISO
Se un’attività formalmente vietata continua ad essere svolta diventa una prassi aziendale. E se tale prassi è conosciuta o facilmente conoscibile dal datore di lavoro, deve essere valutata e gestita.
Non è quindi sufficiente scrivere “vietato entrare” se, nella realtà quotidiana, i lavoratori continuano ad entrare.
La valutazione dei rischi deve prendere in considerazione il lavoro reale, non quello teorico.
UNA SENTENZA CHE RIGUARDA TUTTE LE IMPRESE
Anche se il caso riguarda un ambiente confinato, il principio espresso dalla Cassazione interessa qualsiasi attività produttiva.
Pensiamo ad alcuni esempi molto comuni:
· una macchina viene utilizzata con una protezione rimossa perché “così si lavora meglio”;
· una manutenzione viene eseguita senza mettere fuori servizio l’impianto;
· un lavoratore utilizza una scala invece dell’attrezzatura prevista;
· un’operazione vietata continua ad essere svolta perché “si è sempre fatto così”.
Se questi comportamenti diventano abituali e vengono tollerati dall’organizzazione, non possono essere considerati episodi isolati.
Diventano, a tutti gli effetti, rischi aziendali da valutare e gestire.
IL DVR NON PUO ESSERE UN DOCUMENTO CHE RESTA SULLA CARTA
La Corte è particolarmente severa nei confronti di un DVR che si limita a riportare procedure standard senza verificare come il lavoro venga realmente eseguito.
Il Documento di Valutazione dei Rischi non è un semplice adempimento burocratico, ma uno strumento di organizzazione della prevenzione.
Per questo motivo dovrebbe essere aggiornato non solo quando cambiano macchine, impianti o lavorazioni, ma anche quando emergono prassi operative diverse da quelle previste.
Durante un sopralluogo è quindi fondamentale osservare direttamente le attività e chiedersi:
· le lavorazioni vengono svolte come descritto nel DVR?
· esistono scorciatoie operative ormai consolidate?
· i preposti vigilano sul rispetto delle procedure?
· le misure di prevenzione sono realmente applicate?
Solo partendo da queste domande il DVR può diventare uno strumento efficace di prevenzione.
UNA LEZIONE PER TUTTE LE AZIENDE
La sentenza n. 22780/2026 rappresenta un richiamo importante per tutti i datori di lavoro.
La sicurezza non dipende dalla qualità formale dei documenti, ma dalla capacità dell’organizzazione di riconoscere e correggere i comportamenti che, con il tempo, diventano “normali” pur essendo pericolosi.
Perché, come insegna questa pronuncia della Cassazione, la frase “si è sempre fatto così” non dimostra che un comportamento è sicuro:










