Artigianato è sinonimo di alta qualità, creatività, cura nei dettagli, manufatti unici e inimitabili.
Spesso la denominazione “artigiana” è usata fuori luogo per prodotti realizzati in serie e pubblicizzati sul mercato, citando ingannevolmente un concetto di artigianalità che nulla ha a che spartire con gli autentici prodotti artigianali.
L’Unione Artigiani di Milano e di Monza-Brianza ha approfonditamente studiato la problematica, condividendola con il senatore Massimiliano Romeo, parlamentare profondamente radicato nel territorio, essendo stato in precedenza consigliere regionale lombardo.
Dal confronto è nata la proposta di un disegno di legge (in calce), sottoscritto da numerosi senatori e presentato in Senato, che si propone di inserire in seno alla legge quadro dell’artigianato, la 443 dell’8 agosto 1985, regole più precise e restrittive quanto all’uso nei nomi dei prodotti, nei marchi aziendali e nelle pubblicità commerciali della parola “artigiana”.
L’artigianato è uno dei principali asset produttivi del nostro Paese. Le imprese artigiane, circa 1.300.000 sul territorio nazionale, sono uno dei più fulgidi esempi della qualità del made in Italy, e rappresentano una straordinaria risorsa per lo sviluppo e la crescita dell’economia italiana.
Le imprese vengono identificate attraverso l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane: la legge 8 agosto 1985, n. 443, legge quadro per l’artigianato, specifica negli articoli 2, 3 e 4 i requisiti dimensionali e le caratteristiche produttive necessarie per l’iscrizione al suddetto albo, tutelando in questo modo le peculiarità del mondo dell’artigianato.
“Nonostante quanto specificato – spiega il segretario generale dell’Unione Artigiani, Marco Accornero -, capita frequentemente che aziende non regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane, e quindi non in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, utilizzino nel proprio nome o nel marchio, la denominazione “artigiana”. Oltre a questo, si trovano riferimenti alla “artigianalità” dei prodotti e dei processi produttivi nel momento in cui tali aziende fanno attività promozionale. Tali pratiche risultano dannose per diversi aspetti: sono ingannevoli per i consumatori, e deleterie per il mercato, in quanto rappresentano atti di concorrenza sleale nei confronti della categoria delle imprese artigiane regolarmente iscritte all’albo”.
“E’ per queste ragioni – rimarca Accornero – che abbiamo rappresentato al senatore Massimiliano Romeo questa problematica, incontrando profondo interesse e sensibilità, tanto da giungere alla definizione di un disegno di legge che specifica il divieto di utilizzo di riferimenti all’artigianato e all’artigianalità dei prodotti e dei servizi, nel marchio o durante l’attività promozionale, per le imprese non iscritte all’albo, anche attraverso l’inasprimento delle sanzioni nei confronti delle aziende che non rispettano tale norma. Per questo auspichiamo che questa lodevole iniziativa raccolga il sostegno unanime di tutte le forze parlamentari e si traduca presto in un atto concreto a tutela dell’artigianato e dei consumatori.”
XVIII LEGISLAURA
SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore
Massimiliano Romeo, Roberto Marti, Paolo Ripamonti, Cesare Pianasso, Pietro Pisani, Antonella Faggi, Enrico Montani, Christian Solinas, Paolo Arrigoni, Luigi Augussori, Alberto Bagnai, Claudio Barbaro, Giorgio Maria Bergesio, Anna Cinzia Bonfrisco, Stefano Borghesi, Simone Bossi, Umberto Bossi, Luca Briziarelli, Francesco Bruzzone, Roberto Calderoli, Maurizio Campari, Massimo Candura, Maria Cristina Cantu’, Marzia Casolati, William De Vecchis, Roberta Ferrero, Sonia Fregolent, Umberto Fusco, Tony Iwobi, Raffaella Marin, Tiziana Nisini, Andrea Ostellari, Giuliano Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pasquale Pepe, Simona Pergreffi, Simone Pillon, Daisy Pirovano, Mario Pittoni, Nadia Pizzol, Stefania Pucciarelli, Erica Rivolta, Gianfranco Rufa, Maria Saponara, Paolo Saviane, Rosellina Sbrana, Donatella Tesei, Paolo Tosato, Gianpaolo Vallardi, Manuel Vescovi, Cristiano Zuliani
“Misure a tutela dell’artigianato”
DISEGNO DI LEGGE
Articolo 1
(Modifiche all’articolo 5 del Legge quadro per l’artigianato 443/85)
- All’articolo 5, della Legge 8 agosto 1985, n. 443, il comma 7 è sostituito dal seguente:
“Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato e all’artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all’albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.”
- All’articolo 5, della Legge 8 agosto 1985, n. 443, al comma 8 sostituire le parole “fino a lire cinque milioni, ” con le seguenti:
“pari all’1% del fatturato e la sanzione non potrà comunque essere inferiore ad euro 25.000,00 per ogni violazione; l’irrogazione della sanzione avviene”
- All’articolo 5, della Legge 8 agosto 1985, n. 443, al comma ottavo sono aggiunti i seguenti commi:
“Le Regioni adeguano le rispettive normative vigenti in materia.”
“L’Autorità Garante della concorrenza e dei mercati irroga le sanzioni per le pubblicità di livello nazionale in violazione della presente norma.”