Riaperta fino ad esaurimento fondi – per i concessionari- la piattaforma Ecobonus per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.
Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dal Decreto Semplificazioni.
Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.
INCENTIVI MOTO 2022: COME SI RICHIEDONO
La riduzione viene applicata direttamente sul prezzo di acquisto. Tocca solo al rivenditore, previa registrazione nell’Area Rivenditori della piattaforma messa a disposizione dal MISE, prenotare i contributi relativi a ogni singolo veicolo venduto e confermare poi l’operazione entro i successivi 180 giorni.
INCENTIVI MOTO 2022: CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI
Ricordiamo che in base alla classificazione dell’art. 47 del Codice della Strada le categorie interessate dagli incentivi corrispondono ai seguenti veicoli.
– L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. E la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
– L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. E la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
– L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc. O la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
– L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc. O la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
– L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc. O la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
– L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata. O la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna. O la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
– L7e: quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici. E la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.